.Calcolo della popolazione per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale.

Territorio e autonomie locali
27 Febbraio 2009
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

Ai fini della rideterminazione delle circoscrizioni comunali in attuazione delle norme contenute nella legge finanziaria 2008, deve essere utilizzato il risultato dell’ultimo censimento ufficiale ISTAT, “ in quanto costituisce il dato certificato della popolazione residente”

Testo 

Come è noto, l'articolo 2, co. 29, della l. n. 244/2007 (l. finanziaria 2008), - novellando l'art.17 del d.lgs.267/2000 - ha modificato i parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni comunali, con la finalità di ridurne il numero, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica.
In particolare i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, nel cui ambito è ricompreso il comune di XXXXX 'possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ... La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti'.
Si pone, pertanto, il problema della individuazione del criterio da seguire per il calcolo della popolazione, se cioè fare riferimento alla popolazione residente, determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento, ovvero a quella desunta dai dati Istat.
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'uno o dell'altro criterio incide sul numero delle circoscrizioni in cui il territorio del Comune può essere articolato.
L'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari di questa Amministrazione, nel riscontrare uno specifico quesito proprio in materia di rideterminazione delle circoscrizioni comunali in attuazione delle citate norme contenute nella legge finanziaria 2008, ha espresso l'avviso che debba essere utilizzato il risultato dell'ultimo censimento ufficiale, ' in quanto costituisce il dato certificato della popolazione residente' .
Anche questo Ufficio ritiene, conformemente alle linee interpretative costantemente seguite, che il parametro da applicare per il calcolo della popolazione residente sia quello di cui all'art.37, co. 4 d.lgs. 267/2000 .
Tale norma - seppure collocata sistematicamente nell' ambito della disciplina sulla composizione dei consigli comunali e provinciali - è infatti da considerarsi espressiva di un principio di carattere generale, laddove il legislatore non abbia espressamente indicato un diverso criterio.
Tale considerazione è avvalorata dalla collocazione sistematica della norma nella parte prima del Testo Unico, recante l' 'Ordinamento istituzionale', vale a dire in quel complesso di disposizioni avente carattere fondante del sistema ordinamentale.
Peraltro, il criterio di calcolo della popolazione ancorato ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa – Tar Campania, sez.III, n.20672/05 - quale ' l'unico al quale ..può essere attribuita valenza generale e che quindi possa essere applicato, anche in mancanza di specifici rinvii ..'.
Nella stessa sentenza è precisato come l'art.156 del T.U.267/2000, che indica i dati dell'ISTAT quale parametro per il calcolo della popolazione residente, non ha efficacia generale ma espressamente limitata all'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II del T.U. citato.
D'altra parte, pur considerando l'ampia autonomia normativa del comune riguardo all'istituto in argomento,non può ritenersi ammissibile che le disposizioni di legge statale che fanno riferimento alla 'popolazione' trovino un'applicazione diversificata sul territorio nazionale.