Formazione dei gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
25 Febbraio 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La disciplina della costituzione e del funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento consiliare e, pertanto, laddove previsto da tale normativa, la condizione per l’adesione da parte del consigliere che intende recedere dal gruppo di appartenenza deve essere preceduta dall' accettazione del gruppo cui si intende aderire.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale è stato trasmesso un quesito del comune di ......... di formazione dei gruppi consiliari. Dalla documentazione allegata può rilevarsi che sono sorte contestazioni in merito alla procedura di adesione del consigliere C. al gruppo ......, formato da due consiglieri A. e P. ed alla sua nomina a capogruppo; in particolare il consigliere .A. avrebbe formulato le proprie osservazioni contrarie con una nota del ........., nella quale si contesta, nella sostanza, la mancata formalizzazione della richiesta di adesione del cons. C.. Come è noto, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, la disciplina della costituzione e del funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento consiliare, nel cui ambito la materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione. L'art. 54, comma 4, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, citato dall'ente, prevede, quale condizione per l'adesione da parte del consigliere che intende recedere dal gruppo di appartenenza, l'accettazione del gruppo cui si intende aderire. In tal caso, la relativa dichiarazione di accettazione del gruppo deve risultare allegata alla comunicazione scritta fatta al sindaco dal consigliere recedente. La documentazione qui pervenuta contiene la comunicazione del 27.11.2008 con la quale il consigliere C. comunica al sindaco la sua volontà di iscriversi al gruppo consiliare .........., ma non l'allegata dichiarazione di accettazione del gruppo medesimo. Risulta altresì una distinta comunicazione concernente l'elezione del suddetto consigliere C. alla carica di capogruppo - resa in pari data a firma dei cons. C. e P. – da cui si può desumere l'accettazione del solo consigliere P. ma non del cons. A, appartenente allo stesso gruppo consiliare della Casa delle Libertà, dal cui assenso non pare potersi prescindere se il gruppo è formato da due consiglieri. Non si può peraltro non rilevare che suscita perplessità la circostanza che quest'ultimo, nel corso della seduta del ......(in cui il sindaco ha dato lettura delle comunicazioni sopra richiamate), pur essendo presente, non abbia opposto le proprie ragioni all'adesione in oggetto. Tuttavia, esaminando la questione sotto un profilo strettamente tecnico, si ritiene che la formulazione della citata norma regolamentare non appare lasciare spazi interpretativi quanto al rispetto del presupposto della previa dichiarazione di accettazione da parte del gruppo che, quale allegato alla comunicazione di adesione del consigliere che intende cambiare gruppo consiliare di appartenenza, deve precedere la comunicazione di adesione del richiedente.