E' RICONOSCIUTO IL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI LIMITATAMENTE AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, ALLE CUI CIRCOSCRIZIONI SONO ASSEGNATE FUNZIONI DECENTRATE.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 18/02/2009
OGGETTO: Comune di .................. Quesito : Legge Finanziaria 2008- Richiesta parere per la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente, ha chiesto di sapere se, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008, debbano essere corrisposti gettoni di presenza ai consiglieri di circoscrizione, per partecipazione a consigli e commissioni, tenuto conto che non sussistono le condizioni previste dalle norme secondarie per la corresponsione di tale gettone. Infatti l'art.39 del Regolamento dei Consigli di circoscrizione del Comune di Barletta subordina il riconoscimento del gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni formalmente convocate, a due condizioni : 1) all'esercizio, da parte delle rispettive circoscrizioni, delle funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari ; 2) alla effettiva formalizzazione di deleghe di funzioni amministrative, da parte del Sindaco, nelle materie definite dall'art.55 dello Statuto Comunale. Nel caso in esame mancherebbero le deleghe da parte del Sindaco.
Al riguardo, si rappresenta che in base al testo vigente dell'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L., così come sostituito dal comma 25 dell'art.2 della L. 24 dicembre 2007, n.244 ( Legge finanziaria 2008), i consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente in base al decreto di cui al comma 8 del citato art.82. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
L'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L., seppur prevede per i soli consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia un vero e proprio diritto a percepire il gettone di presenza, deve essere combinato con l'art.8, comma 1, primo periodo, del D.M.n.119/2000. Infatti quest'ultima disposizione prevede che ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza. Dell'art.8, comma 1, del citato D.M., si deve ritenere implicitamente abrogato l'ultimo periodo- il quale prevede che la corresponsione del gettone di presenza sia 'pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione'- in quanto l'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L. vigente stabilisce che l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente di circoscrizione in base al citato decreto di cui al comma 8.
Dal combinato disposto dell'art.82, comma 2 del T.U.O.E.L. e dell'art.8, comma 1, primo periodo del D.M. n.119/2000, si ritiene che si possa riconoscere il gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni decentrate.
Si rappresenta , che in base alle disposizioni recate dagli artt.7 e 8 del D.M. n.119/2000. ai componenti dei consigli circoscrizionali spettano i compensi ivi previsti solo nel caso in cui i consigli siano organi di effettivo decentramento amministrativo.
L'applicazione della normativa in questione , che ha evidentemente lo scopo di remunerare gli amministratori circoscrizionali che concorrono effettivamente alla gestione dell'ente locale con conseguente dispendio di energie e assunzioni di maggiori responsabilità, è, pertanto, subordinata non solo alla previsione statutaria e regolamentare del decentramento delle funzioni ai consigli circoscrizionali da parte del comune, ma anche all'effettivo esercizio delle stesse.