CONDIZIONE DI INELEGGIBILITA' DI DIPENDENTE COMUNALE IN POSIZIONE DI COMANDO.

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2009
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

UN DIPENDENTE COMUNALE SEBBENE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRO ENTE PUO' CANDIDARSI AT SINDACO PRESSO IL PROPRIO ENTE, CESSANDO DALLE FUNZIONI PER DIMISSIONE TRASFERTA REVOCA DELL'INCARICO O DEL COMANDO COLLOCANDOSI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA NON OLTRE IL GIORNO FISSATO PER LA PRESSENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, 17/02/2009

OGGETTO: Quesito. Condizione di ineleggibilità di dipendente comunale in posizione di comando.

Si fa riferimento alla richiesta di parere, pervenuta via fax con la nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto se un dipendente comunale, attualmente in comando, fino al 30 giugno 2009, presso l'Ufficio del Giudice di pace, ubicato in altro Comune, possa candidarsi a Sindaco del Comune di cui è dipendente.
Al riguardo, si osserva che il personale comandato rimane, comunque, dipendente dell'Ente e, pertanto, ha diritto all'applicazione di tutte le disposizioni contrattuali di nuovi CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in modo particolare di quelle concernenti le rivalutazioni del trattamento economico tabellare.
Si rappresenta che, nel caso in esame, seppur il trattamento accessorio del personale comunale comandato presso gli uffici del Palazzo di Giustizia è a carico dell'Amministrazione di destinazione, -in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni ( lavoro straordinario, eventuali turni o reperibilità, compensi per progetti di produttività, ecc.)-, mentre deve essere rimborsato al Comune , da parte del Ministero della Giustizia, il trattamento fondamentale corrisposto al personale in oggetto, come specificato al punto 3 della Circolare del Ministero della Giustizia- Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali- UFF.II- del 7/09/2000, il dipendente comunale, come si evince da quanto rappresentato da codesta Provincia , continua ad essere legato da un rapporto organico con il Comune.
Ciò premesso, per tale dipendente valgono, in materia di ineleggibilità, le stesse regole che si applicano per i dipendenti comunali che sono in servizio presso il Comune.
Pertanto, ai sensi dell'art.60, comma 3, del T.U.O.E.L. si può candidare il dipendente purchè il medesimo '.cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature' .
Qualora il dipendente dovesse chiedere l'aspettativa, quest'ufficio ritiene che la relativa domanda dovrà essere inoltrata sia al Comune, cui il dipendente è legato da un rapporto organico, sia all'Ente presso cui il dipendente è in posizione di comando.
Inoltre si rappresenta che nel periodo di aspettativa di cui all'art.60, comma 3, T.U.O.E.L. , che precede la data della consultazione elettorale, si applicherà, per gli oneri previdenziali e assistenziali, la disciplina prevista dal contratto dei dipendenti degli enti locali in materia di aspettativa non retribuita richiesta dal dipendente. In caso , invece, di elezione del dipendente comunale, che sia collocato in aspettativa non retribuita, a Sindaco il pagamento degli oneri di cui all'art.86 del T.U.O.E.L. spetta all'amministrazione locale che ne deve dare comunicazione tempestiva al datore di lavoro, come si evince dal comma 1 dell'art.86 T.U.O.E.L.. Pertanto, anche nel caso in esame dove l'Amministrazione locale coincide con il datore di lavoro del dipendente, l'amministrazione dovrà continuare a versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.