NEL PRIMO CASO L'AMMONTARE PERCEPITO IN UN MESE DAL CONSIGLIERE NON PUO' SUPERARE L'IMPORTO PARI AD U8N QUARTO DELL'INDENNITA' PREVISTA PER IL SINDACO - NEL SECONDO CASO NON E' PRECLUSA LA FACOLTA' DI PERCEPIRE IL GETT DI PRESENZA PER CISCUNA CARICA, TALE CHE L'IMPORTO NEL MESE NON SUPERI UN QUARTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 12/02/2009
OGGETTO: Comune di ..... Quesito su indennità di funzione e gettone di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente, ha chiesto di sapere se ad un consigliere comunale che ricopre anche la carica di assessore del comune di ...., avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti, spetti il gettone di presenza per la sua partecipazione alle sedute di Giunta , di Consiglio e di Commissioni e se tale gettone possa essere cumulato con quello che lo stesso percepisce per la carica che ricopre nella sua qualità di consigliere provinciale.
Quest'ufficio è dell'avviso che il consigliere comunale, che ricopra anche la carica di assessore per la quale ha rinunciato all'indennità di funzione dal 1° gennaio 2008 , debba solo percepire, ai sensi del vigente art.82, comma 2, del T.U.O.E.L. un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso comunque l'ammontare percepito nell'ambito di un mese dal consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità per il consigliere comunale di percepire anche il gettone di presenza relativo alla carica di consigliere provinciale, quest'ufficio ritiene che non sussista in tal caso il divieto di cumulo , purchè, come precisato da codesto Ente, il consigliere non percepisca alcuna indennità di funzione per l'altra carica di assessore ricoperta in quanto tale ultimo emolumento deve ritenersi incumulabile con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art.82 del T.U.O.E.L., operata dall'art.2, comma 25, della legge n.244 del 2007.
Inoltre tale ipotesi non è ricompresa nell'attuale versione dell'art.83 del T.U.O.E.L., e come evidenzia la Corte dei Conti-Sezione Regionale della Lombardia-, con il parere n.69/2008, i limiti di cumulabilità, così come le cause di incompatibilità, costituendo deroga a generali principi di remunerazione nella forma indennitaria degli incarichi pubblici , possono essere fissati esclusivamente per legge.
Ne deriva , quindi, che il legislatore non ha precluso, a chi ricopre la carica di consigliere comunale e quella di consigliere provinciale , la facoltà di percepire il gettone di presenza previsto per ciascuna carica ricoperta, purchè, l'importo massimo percepito dal consigliere per ogni carica ricoperta, non superi, nell'arco di un mese, rispettivamente , l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia.