CONCETTO DI TRASFERTA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

RIMBORSO SPESE TRASFERTA CONSIGLIERI COM.LI PROV. LI BASATO SUL COSTO DI UN QUINTO COSTO BENZINA. SIA NEL CASO DI SPOSTAMENTI DA EFFETTUATI FUORI DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE L'ENTE, SIA NEL CASO DI TRASFERIMENTI DALLLA SEDE DI RESIDENZA ALLLA SEDE DELL'ENTE PER PARTECIPARE ALLE SEDUTE O PER GARANTIRE LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma, 11/02/2009

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OGGETTO: Quesito. Richiesta parere in merito al concetto di trasferta dei consiglieri provinciali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se nel concetto di trasferta, di cui alla disposizione contenuta nell'art.77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008, sia compreso il tragitto che deve compiere il consigliere provinciale per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'ente per lo svolgimento del proprio mandato elettivo ( partecipazioni alle sedute del consiglio provinciale, riunioni delle commissioni consiliari o altre formalmente convocate dall'amministrazione provinciale), o se per tali viaggi possano essere applicate le tabelle ACI.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori , che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ).
Il dato testuale della norma richiamata individua proprio nella residenza fuori del capoluogo del comune quella condizione necessaria per usufruire del rimborso delle spese di viaggio, al fine di non aggravare la posizione dell'amministratore, che per lo svolgimento delle proprie funzioni deve necessariamente spostarsi dalla sede di residenza alla sede dell'ente.
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Il legislatore ha , in tali casi , inibito la possibilità di rimborso sulla base delle più costose tariffe ACI.
Quest'ufficio ritiene che, poiché l'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, fa espresso riferimento ai consiglieri comunali e provinciali , solo agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità , vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo , tutte le volte che il consigliere si sposti per motivi connessi al proprio mandato elettivo.
Si è , quindi, dell'avviso che tale tipo di rimborso sia da applicare sia nel caso di spostamenti effettuati fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate.