INCOMPATIBILITA' AMM.RI IN UNA SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - E CONSIGLIERE MEMBRO E PRESIDENTE cda DI UN CONSORZIO DI CUI L'ENTE E' SOCIO FONDATORE.

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON SONO ELEGIBILI AD AMM.RI I DIRIGENTI E LEGALI RAPPRESENTANTI DI S P A CON CAPITALE SUPERIORE AL 50% RISPETTIVAMENTE DEL COMUNE O PROVINCIA. I RAPPRESENTATNTI DELL'ENTE IN SENO AD UN CONSORZIO DEVONO ESSERE FRA GLI ASSESSORI, NON TRA I CONSIGLIERI.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 60-63 Roma, 9/02/2009

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OGGETTO: Comune di ....... Quesito su art.63 T.U.O.E.L

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto da alcuni consiglieri comunali del Comune di ...... che hanno chiesto se vi siano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità per alcuni consiglieri comunali.
In particolare è stato rappresentato che un consigliere comunale ha ricoperto per breve tempo la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società di diritto privato a totale partecipazione del Comune di .....; invece un altro consigliere comunale ricopre a tutt'oggi la carica di membro e presidente del CDA del Consorzio....., di cui il Comune di ...... risulta essere socio fondatore al 34%.
Con tale richiesta di parere è stato chiesto, altresì, qualora dovessero essere accertate le cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, se vi siano eventuali vizi degli atti, assunti dal Consiglio Comunale, derivanti dalla partecipazione al voto dei consiglieri per i quali siano state accertate le summenzionate cause.
Per quanto riguarda il primo caso occorre evidenziare che sussiste una causa di ineleggibilità.
Infatti l'art.60 del T.U.O.E.L. prevede, al comma 1, n.10) che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia , consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia.
Nel caso in esame si è verificata l'ipotesi prevista dall'art.60, comma 1, n.10) del T.U.O.E.L. in quanto il consigliere comunale è stato, seppur per breve tempo, presidente del consiglio di amministrazione di una società di diritto privato a totale partecipazione del Comune di .......
Per quanto riguarda il secondo caso, occorre evidenziare che il consigliere comunale è stato illegittimamente nominato in quanto l'art.63 dello Statuto del comune di..... dispone, tra l'altro, che i rappresentanti del Comune in seno agli organi consortili sono nominati dal Sindaco e scelti fra gli assessori, ma non tra i consiglieri comunali del Comune di ....... Premessa l'illegittimità della nomina del consigliere, che deve essere revocata dal Sindaco, si rileva che la fattispecie rappresentata integra, altresì, la causa di incompatibilità prevista dall'art.63, comma 1, n.1 del T.U.O.E.L. per due motivi :
n.1) il Comune di ......... risulta essere socio fondatore del Consorzio ....... detenendo una quota pari al 34% , quindi una quota superiore al limite del 20% previsto dalla citata norma ;
2) il Consorzio è soggetto alla vigilanza del Comune , -ulteriore condizione prevista dall'art.63, comma 1, n.1) del T.U.O.E.L. ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità- , in quanto è stato costituito ai sensi dell'art.31, comma 8, del T.U.O.E.L., il quale dispone che per tali consorzi si applicano le norme proprie delle aziende speciali disciplinate dall'art.114 del T.U.O.E.L.. Tale articolo, al comma 6, espressamente prevede che l'ente locale esercita la vigilanza sull'azienda. Al riguardo, la Cassazione ha precisato che ' Un'ipotesi significativa della presenza di un rapporto di vigilanza è quella prevista dallo stesso D.Lgs. n.267 del 2000, art.114, tra l'ente locale e le aziende speciali le quali costituiscono organismi strumentali alle finalità sociali dell'ente medesimo, sono dotate di autonomia gestionale e sono soggette, fra l'altro, alla sua vigilanza ( comma 6 )' ( cfr. Cass.civ., Sez.I, 14-01-2008, n.626).
L'ipotesi prospettata non avrebbe costituito causa di incompatibilità solo se la nomina del consigliere comunale come membro o presidente del Consorzio fosse stata prevista espressamente dallo statuto comunale in quanto, in tal caso, la fattispecie sarebbe rientrata nell'esimente di cui all'art.67 del T.U.O.E.L. che dispone : 'Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo'. Poiché , però, lo statuto prevede la nomina, per gli incarichi sopradescritti, degli assessori e non dei consiglieri, la suddetta nomina , come si è innanzi detto è non solo illegittima, ma integra, per i motivi sopra esposti, la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.1) del T U.O.E.L.
Si precisa, comunque, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa di ineleggibilità e/o di incompatibilità è rimessa al Consiglio comunale.
Infatti, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art.69 del D.Lgs. n.267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.
Per quanto concerne , invece, l'altra richiesta relativa ai possibili vizi degli atti adottati dal consiglio comunale, derivanti dalla partecipazione al voto dei consiglieri per i quali si configura la causa di illegittimità e/o di incompatibilità , occorre evidenziare che gli atti non risultano viziati solo se la partecipazione al voto del detto consigliere non sia stata determinante ai fini dell'adozione della delibera secondo il quorum strutturale e funzionale previsto dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.