L’ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'art. 6 comma 4, legge n. 328/2000., con particolare riguardo ai casi in cui il ricovero di minori e anziani ospiti di strutture residenziali non abbia il carattere della stabilità.
La norma prevede che 'per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica'.
Il Comune di .................. .. in sostanza pone una questione interpretativa della norma, limitatamente alla possibilità di estenderne la portata ai casi di ricovero non stabile.
In passato questo Ufficio si è espresso su diversi profili applicativi della norma in esame, analizzandone la ratio e le finalità.
In proposito vale sottolineare che la legge 8 novembre 2000, n. 328 con la disposizione in oggetto ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all' esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un'assistenza cui non sono in grado di far fronte economicamente.
Si è cercato di fissare un criterio di imputazione delle spese semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in ordine al maturare del biennio prescritto dalla legge n. 6972/1890 (c. d. Legge Crispi), e, quindi rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti, nonché si è voluto sgravare il Comune ove ha sede la struttura assistenziale in cui viene ricoverato l'utente dall'onere di accollo economico.
In tal senso il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
La disposizione in esame tende anche a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistiti vengano ospitati in strutture site in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.
Sotto quest'ultimo profilo, si può rilevare come la valenza precettiva della disposizione in esame abbia ricevuto un rafforzamento ed una più ampia legittimazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Parte II della Costituzione; l'art. 117, comma 2, lett. m) del testo novellato, infatti, affida alla legislazione esclusiva dello Stato la 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali', al cui ambito appare riconducibile la disciplina volta a garantire, comunque, la fruizione delle forme assistenziali a favore dei minori nei casi in cui la loro erogazione possa astrattamente coinvolgere più soggetti istituzionali.
Per quanto premesso, l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
In siffatto contesto, chiarita la portata normativa dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000 e la ratio cui la stessa si riporta, pare potersi ammettere in linea astratta e di principio, un'interpretazione della norma estesa ai casi di ricovero temporaneo, tenuto conto che diversamente vi sarebbe un contrasto con la delineata ratio di supportare le categorie più deboli.
Inoltre, una lettura restrittiva del 'ricovero stabile' unicamente ai casi di ricovero a tempo indeterminato porrebbe infatti in concreto anche la questione del soggetto cui poter imputare tali spese.
Tuttavia si rileva come l' art. 6 della legge 8 novembre 2000, n.328 in esame, nel disciplinare le 'funzioni dei comuni' in materia, appare articolare gli interventi e le competenze comunali nell'ambito della più ampia programmazione regionale, alla cui realizzazione concorrono i comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.
Pertanto, detta applicazione estensiva, determinando anche impegni di spesa ulteriori, deve essere coordinata con eventuali disposizioni regionali vigenti in materia di erogazione servizi sociali.
La questione, sotto tale profilo, dovrebbe essere sottoposta alle valutazioni dei competenti Uffici della Regione.