INDENNINTA' AMMINISTRATORI DEI CONSORZI E COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI

Territorio e autonomie locali
24 Ottobre 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

ANCHE I COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI FRA ENTI LOCALI SEBBENE NON MENZIONATI NELLA LEGGE FINANZIARIA RICADONO SOTTO LA PREVISTA RIDUZIONE DEL 10%

Testo 

Class. 15900/TU/00/82 Roma, 24 ottobre 2008

Oggetto: CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA.... QUESITO SU INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA.

Una Prefettura ha sollecitato la risposta ad un quesito formulato dal consorzio indicato in oggetto in merito alla corretta applicazione della disciplina concernente le indennità degli amministratori dei consorzi tra enti locali, con particolare riguardo alle disposizioni recate dall'art. 1, co. 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).
In particolare si chiede se la prevista riduzione del 10% emolumenti in godimento agli amministratori locali alla data del 30 settembre 2005, dovesse applicarsi anche alle indennità degli amministratori del consorzio.
Al riguardo, come già indicato con circolare n. 5/2006 di questo Ufficio, anche i compensi dei componenti degli organi dei consorzi fra enti locali, sebbene non menzionati nella norma finanziaria, ricadevano sotto la previsione della riduzione del 10%, visto che la loro misura è parametrata agli emolumenti degli amministratori di comuni di corrispondente entità demografica.
Sul punto va, altresì, osservato che per effetto di successivi interventi normativi (Legge finanziaria 2008 e D.L. 112/08 conv. nella legge n. 133/2008), il sistema delle indennità recato dall'art. 82 Tuoel e dal D.M. n. 119/2000, può considerarsi 'sterilizzato' fino al 2011 in ragione della necessità di contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
Peraltro, con riferimento alla determinazione delle indennità degli amministratori dei consorzi tra enti locali va sottolineato che la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 25, lett. c), ha introdotto dal 1 gennaio 2008 il principio della riduzione delle indennità per gli amministratori dei consorzi nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari a quella del consorzio. La cennata riduzione, seppur introdotta non con norma diretta ma attraverso la modifica di uno dei criteri dettati per l'adozione del decreto ministeriale che nello specifico fissa le misure delle indennità degli amministratori locali, è da ritenersi già operante potendosi considerare tecnicamente non indispensabile, ai predetti fini, la modifica della normazione secondaria attualmente contenuta nel D.M. n. 119/2000.
In merito al secondo quesito si ritiene che non possa essere riconosciuto al presidente dell'assemblea consortile un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di tale organo, in quanto la norma regolamentare (art. 8, comma 3, del D.M. 4 aprile 2000, n. 119) che prevedeva tale emolumento deve ritenersi implicitamente abrogata con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 25, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tale fonte secondaria, infatti, aveva integrato la norma primaria (art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la quale già nella passata formulazione non prevedeva i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra gli amministratori locali che hanno diritto a percepire un gettone di presenza.
La conferma di tale esclusione, operata con la citata norma dalla legge finanziaria 2008, va quindi interpretata - anche in considerazione del particolare contesto di disposizioni, volte al contenimento dei c.d. 'costi della politica', in cui è inserita - come una implicita volontà del legislatore di non estendere tali emolumenti ai componenti degli organi assembleari dei consorzi.
Tale lettura delle nuove disposizioni trova indiretta conferma - secondo il noto canone interpretativo 'ubi lex voluit, dixit ubi nolui tacuit' - in altra disposizione della legge finanziaria 2008 (la citata lettera c del medesimo comma 25) che cita invece espressamente il presidente e gli assessori dei consorzi tra Enti locali attribuendo ai medesimi una indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra Enti locali non abbiano più diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.
Tanto si rappresenta, con preghiera di voler portare a conoscenza dell'Ente richiedente il parere di questo Ufficio.