Assunzione - per amministrazione comunale - personale già in servizio presso società concessionaria alcuni servizi, seguito scadenza contratti con medesima.

Territorio e autonomie locali
23 Ottobre 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, effettuazione citate assunzioni – sensi art. 31, D. Lgs. n. 165/2001 - attesa gestione forma diretta (dal 1.1.2008) servizi accertamento, liquidazione e riscossione taluni tributi.

Testo 

Con una nota, il Commissario straordinario di un comune, nel rappresentare che, a seguito della scadenza dei contratti con una concessionaria, ha provveduto a gestire in forma diretta, dal 1.1.2008, i servizi per l'accertamento, liquidazione e riscossione di taluni tributi, ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere all'assunzione di personale, già in servizio presso la predetta società concessionaria, facendo ricorso all'art. 31 del Dlgs 165/2001, tenuto conto delle difficoltà che incontra il comune a gestire detto servizio.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che il citato art. 31 disciplina il passaggio dei dipendenti per effetto del trasferimento di attività. Lo stesso dispone che nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano le previsioni di cui all'art. 2112 c.c. osservando le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4 della L. 428/1990.
Ciò posto, si evidenzia che detto articolo richiama per il settore pubblico la normativa sul trasferimento di azienda per le ipotesi di trasferimento o conferimento di attività della pubblica amministrazione a favore di soggetti pubblici o privati. Invero, la disposizione in commento, come anche rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 42213 del 20.11.2006 di risposta ad un analogo quesito, contiene una propria definizione delle vicende traslative interessate dalla disciplina, che sono, appunto, il trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni verso altri soggetti, pubblici o privati.
Stante quanto sopra evidenziato si è del parere che la norma non risulta applicabile nel caso inverso di passaggio da una società privata ad un ente locale, tenuto conto che ciò comporterebbe un'elusione delle forme di reclutamento prescritte dalla Costituzione e dall'art. 35 del citato Dlgs 165/2001 per il personale delle amministrazioni pubbliche.
Né a diversa soluzione può pervenirsi invocando la sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 6388 del 19.4.2003, richiamata dal comune in questione, in quanto tale sentenza ha per oggetto una fattispecie diversa da quella in esame, riferendosi all'applicazione di una particolare disposizione contrattuale del CCNL per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, dei consorzi e degli enti zootecnici, il cui art. 42 prevede, in caso di trasferimento di azienda, la conservazione dei diritti del dipendente nei confronti della nuova organizzazione in cui l'ente originario si trasformi o in caso di cessazione di questo con trapasso di funzioni ad altro ente.