Determinazione numerica degli assessori

Territorio e autonomie locali
23 Ottobre 2008
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

In caso di dimissioni di un componente della giunta, il sindaco è tenuto a procedere alla nomina di un nuovo assessore qualora le previsioni statutarie vigenti prevedano un numero fisso di assessori.

Testo 

Un comune ha proposto un quesito in tema di determinazione numerica degli assessori
In particolare, è stato chiesto di conoscere se, in relazione alle dimissioni di un componente della giunta, vi sia obbligo di procedere alla nomina di un nuovo assessore, oppure se la giunta possa operare in una compagine più ridotta rispetto a quella prevista dallo statuto.
In proposito, si ritiene che il sindaco sia vincolato all'osservanza delle vigenti previsioni statutarie che, nel caso di specie (art. 22 dello statuto),impongono implicitamente la sostituzione dell'assessore dimissionario, al fine di reintegrare la composizione numerica della giunta.
Com'è noto, il legislatore statale (art. 47, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) nel demandare agli statuti la determinazione numerica degli assessori, entro i limiti inderogabili dallo stesso stabiliti, ha legittimato la possibilità di prevedere un numero 'fisso' ovvero, in alternativa, un numero 'massimo' di assessori .
Nel primo caso,il sindaco è vincolato a nominare il numero di assessori fissato dallo statuto. Nel secondo caso, il sindaco dispone di spazi di discrezionalità nella determinazione del numero degli assessori in quanto, entro il limite massimo stabilito dallo statuto, ha facoltà di nominare il numero di assessori che egli reputa ottimale.
Una volta operata una scelta tra le due opzioni consentite, va da sé che l'ente locale è vincolato all'osservanza di quanto recepito nel proprio statuto.
Considerato che, nella fattispecie considerata, la formulazione testuale dello statuto ('la giunta è composta dal sindaco.e da numero sette assessori.') non lascia adito a dubbi in merito all'individuazione di un numero fisso di assessori, si ritiene che, allo stato, l'assessore dimissionario debba essere sostituito al fine di reintegrare il plenum dell'organo.
Ove si delinei la volontà politica di ridurre la compagine degli assessori occorrerà, pertanto, procedere preliminarmente ad una apposita modifica della disposizione statutaria inerente alla quantificazione degli stessi, nel senso ritenuto.