ART. 82 GETTONE DI PRESENZA

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2008
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

NO ALLA TRASFORMAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA IN INDENNITA' - IMPORTO DEL GETTONE UGUALE AD UN QUARTO DELL'INDENNITA' MASSIMA DEL SINDACO

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 21 ottobre 2008
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: gettoni di presenza.

Con riferimento alla nota sopradistinta, si fa presente quanto segue.
L'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha abrogato il comma 4 dell'art. 82 del T.U.O.E.L 267/2000 che prevedeva la possibilità, per gli statuti ed i regolamenti degli Enti Locali, di disporre la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
Per quanto concerne poi la misura del gettone di presenza, il loro ammontare mensile non può comunque superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 82, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 2007.
Ciò posto, va rilevato che il valore del singolo gettone di presenza dovrà essere individuato avendo riguardo all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento in forza dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L'orientamento secondo cui tale ultima disposizione ha natura di norma a regime trova ora, infatti, una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Tali recenti norme prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.