Quesito su rimborsabilità delle spese legali in favore degli amministratori.

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2008
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Sentenza contenente più capi di imputazione - Si chiede se è possibile la rimborsabilità delle spese legali riferite al solo reato per il quale vi è un'assoluzione con formula piena - Rimborso non possibile per la posizione di conflitto di interesse dell'amministratore con l’Ente per gli altri capi di imputazione per i quali è stata accertata la sua responsabilità

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 21/10/2008

OGGETTO: Quesito su rimborsabilità delle spese legali in favore degli amministratori

Codesto Ente ha chiesto di sapere se, alla luce della sentenza della Cassazione Sez.I civ. n.10052 del 20 dicembre 2007, che sembra escludere ogni possibilità di rimborso delle spese legali nei confronti degli amministratori sottoposti al procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, sia ancora dovuto il rimborso delle dette spese agli amministratori assolti con formula piena in un giudizio penale o in un giudizio civile e, qualora sia possibile tale rimborso l'Ente chiede di conoscere se, nel caso di sentenza contenente più capi di imputazione, possa procedersi al rimborso parziale delle spese legali riferite al solo reato per il quale vi è una assoluzione con formula piena.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Tale estensione è stata giustificata ' in considerazione del loro status di pubblici funzionari'
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' ( cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali ed ha ribadito , con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile ' concerne solo lo spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il Legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione ' a causa' all'espressione 'in occasione dell'incarico' , contenuta nell'art. 1754 cod.civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il Legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art.1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata, ed il mandatario-reo venga condannato , giacchè la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito ( art.1343 e 1418 cod.civ.). Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. ( cfr, Corte Suprema di Cassazione- sez.I civ., del 20 dicembre 2007, depositata il 16 aprile 2008, n.10052)
Inoltre sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.5367/04, ha ritenuto che ' la posizione giuridica del dipendente che chieda il rimborso, ai sensi dell'art.18 del D.L. 25 marzo 1997 n.67, delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa sia una posizione giuridica di diritto soggettivo , la cui sussistenza è subordinata al ricorrere di alcune condizioni normativamente stabilite:
1) la esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
2) l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente;
3) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato'.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione e del Consiglio di Stato, quest'ufficio ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate. Tale pronuncia va da sé che esclude un eventuale conflitto di interesse con l'Ente. A ciò si aggiunge che, ai fini del rimborso, si debba ravvisare il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che, in caso di sentenza contenente più capi di imputazione, il rimborso parziale delle spese legali, riferite al solo reato per il quale vi è una assoluzione con formula piena, non sia possibile in quanto seppur si dovesse ravvisare che le spese, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentano il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico, l'amministratore sarebbe, comunque , in una posizione di conflitto di interesse con l'Ente per gli altri capi di imputazione per i quali è accertata la sua responsabilità.

F.to IL DIRETTORE CENTRALE

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