INDENNITA' AMMINISTRATORI

Territorio e autonomie locali
20 Ottobre 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

SOSPENSIONE FINO AL 2011 DELLA POSSIBILITA' DEGLI INCREMENTI DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE.

Testo 

Prot. 15900/TU/00/82 Roma, 20 ottobre 2008

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

Si fa riferimento al quesito circa la corretta interpretazione della disciplina in materia di determinazione delle indennità degli amministratori locali alla luce delle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.
Si osserva, innanzitutto, che gli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedono, rispettivamente:
• la 'sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuoel', e più precisamente il congelamento fino a quella data del meccanismo di adeguamento triennale, in base alle variazioni Istat del costo della vita, del decreto ministeriale che prevede le indennità per gli amministratori locali (d.m. n. 119/2000);
• la modifica del comma 11 del medesimo art. 82, con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
Va, inoltre, rilevato che il sistema delle indennità regolamentato dal citato D.M. n. 119/2000 prevede due distinte possibilità di 'aumento' della misura-base delle indennità, fissata in via edittale:
• la prima è stabilita dall'art. 2 del regolamento e prevede la maggiorazione fino al 10% della misura-base delle indennità, in forma automatica, al verificarsi di tre situazioni predefinite: del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione che incrementano almeno del 30% il numero dei dimoranti nell'ente; del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate sia, come da ultimo conto del bilancio, superiore alla media regionale; del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite sia, come da ultimo conto del bilancio, superiore alla media regionale;
• la seconda è quella consentita dal comma 11 dell'art. 82 del Tuoel e disciplinata dall'art. 11 del D.M. n. 119/2000, per gli enti che rispettano il patto di stabilità. A questi è riconosciuta la facoltà di deliberare un incremento della misura-base delle indennità entro il limite percentuale indicato nella tabella D dello stesso decreto, con provvedimento di giunta per gli organi di vertice e per i componenti delle giunte e del consiglio per i presidenti delle assemblee.
Ciò posto, il blocco della possibilità di aumento delle indennità, introdotto con le recenti norme finanziarie, appare relativo alla sola facoltà di incremento prevista dal comma 11 del D.M. n. 119/2000 che non potrà più essere attivata per l'intervenuta abrogazione della norma primaria contenuta originariamente nel comma 11 dell'art. 82 del Tuoel.
Ad una diversa valutazione si ritiene, invece, di poter giungere in relazione ai meccanismi di maggiorazione delle indennità-base, disciplinate dall'art. 2 del D.M. 119/2000. Tali maggiorazioni, che scattano automaticamente al verificarsi dei presupposti richiamati dalla normativa regolamentare, sono finalizzate ad adeguare le misure-base alle diverse realtà delle comunità territoriali, in base ad indicatori finanziari e socio-demografici. Per tale motivo e in assenza di specifica disposizione di legge tali maggiorazioni non appaiono interessate al blocco.
Tutto ciò premesso, con riferimento specifico al quesito posto da codesto Ente, si ritiene che dalla data di entrata in vigore del d.l. 112/2008 la possibilità di incrementare le indennità, per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del d.m. 119/2000, non sia più esercitatile neanche retroattivamente con riferimento al periodo 1 gennaio/25 giugno (data entrata in vigore decreto-legge) in cui era ancora resa possibile dalla vigenza del vecchio comma 11 dell'art. 82 Tuoel.