RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2008
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

SI AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DEI CONSIGLIERI - PER LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NONCHE' RIMBORSO FORFETARIO PER SPESE NELLE QUALI SONO RICOMPRESE VITTO E ALLOGGIO .

Testo 

Class. 15900/TU/00/84 Roma, 16 ottobre 2008

OGGETTO: Quesiti sulla liquidazione delle spese di viaggio degli amministratori.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: Rimborso spese di viaggio.

Si fa riferimento alla nota fatta pervenire dal Dirigente dei servizi finanziari del comune di ..... con la quale sono chieste delucidazioni in merito alla liquidazione delle spese di viaggio degli amministratori.
Al riguardo si fa presente che la disciplina originariamente prevista dall'art. 84 del TUOEL 267/2000 ha di recente subito modifiche ad opera dell'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge Finanziaria 2008).
In base alla norma citata, il suddetto art. 84 stabilisce che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nelle quali si intendono ricomprese anche quelle di vitto ed alloggio, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Si soggiunge che, nelle more dell'adozione del citato decreto interministeriale, e fino alla sua entrata in vigore, l'Ente in questione ben potrà continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti che prevedono il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori locali.
Relativamente alla spese, per la partecipazione degli assessori o dei consiglieri comunali a corsi di aggiornamento o seminari attinenti all'attività gestionale degli enti locali, non si ritiene che esse possano essere rimborsate ai sensi dell'art. 84, comma 1 TUOEL, fatta salva l'autonoma e discrezionale valutazione dell'ente in merito al nesso di funzionalità tra i contenuti dei corsi o dei seminari in questione ed il miglior esercizio del mandato da parte dell'amministratore locale.
Rimane fermo che la previsione di tale voce di spesa deve essere ricompresa nello stanziamento del bilancio annuale dell'ente e che il funzionario amministrativo preposto all'esecuzione della spesa avrà il preciso dovere di effettuare il dovuto controllo, verificando puntualmente la sussistenza delle richiamate condizioni come enucleate dalla magistratura contabile, al fine di garantire l'effettiva corrispondenza alle necessità evidenziate e specificatamente sotto il profilo del rispetto dei limiti di stanziamento fissati nel bilancio di previsione.