Attribuzione - a medesimo dipendente (successivamente cessato da servizio per pensionamento) - posizione organizzativa settore affari generali e quella ufficio legale (prevista ambito regolamento uffici e servizi).

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2008
Categoria 
15.08 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Possibilità rifiuto - parte competente Consiglio Ordine degli Avvocati - iscrizione, a previsto Albo Speciale, futuro vincitore concorso (per copertura posto Capo Settore Affari Generali e Ufficio Legale), attesa la già dichiarata (da citato Consiglio per suddetto dipendente) incompatibilità tra ruolo di Responsabile citato settore e quello di Responsabile Ufficio Legale (sensi art. 3, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933, relativo a ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha preliminarmente fatto conoscere di avere previsto, nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi, l'istituzione di una posizione organizzativa per l'ufficio legale, ponendovi a capo l'unico soggetto in possesso dell'abilitazione forense, iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 38 del R.D.L. n. 1578/1933, già titolare di posizione organizzativa relativa al Settore Affari Generali del Comune.
Tuttavia, nell'ultimo anno di servizio, antecedente al pensionamento, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia , ha contestato al dipendente di che trattasi la incompatibilità tra il ruolo di Responsabile del Settore Affari Generali e quello di Responsabile dell'Ufficio Legale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).
Sulla scorta di quanto appena detto, l'Amministrazione, nel fare presente che, nelle more dell'attivazione della procedura concorsuale per la copertura del relativo posto (che si è reso vacante per il pensionamento del dipendente), ha provveduto a nominare il Responsabile del settore affari generali e Ufficio legale, con incarico ex art. 110, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000, ha chiesto nel contempo di conoscere se al futuro vincitore del posto vacante di Capo Settore Affari Generali e Ufficio Legale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possa rifiutare l'iscrizione al previsto Albo Speciale.
A tale proposito il comune sostiene che l'attribuzione in capo ad un unico dipendente delle due responsabilità risponde ad un indubbio pubblico interesse finalizzato all'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in coerenza peraltro con i criteri di riduzione della spesa per il personale dettati dalle ultime leggi finanziarie, contestando pertanto l'orientamento negativo assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ritenendolo contrastante con i principi costituzionali del riconoscimento delle autonomie locali.
Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il R.D.L. n. 1578, all'art. 3, comma 1, disciplina, tra l'altro, l'incompatibilità dell'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore con tutte le professioni ivi elencate, inoltre al comma 2 indica, nello specifico, l'incompatibilità delle professioni di avvocato e procuratore, con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province e dei Comuni, facendo eccezione, in quest'ultimo caso, (comma 4, lett.b) per gli avvocati e procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso le amministrazioni pubbliche, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.
Inoltre l'art. 37 del citato Regio decreto legge demanda la cancellazione dall'albo, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, al Consiglio dell'ordine degli avvocati, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale forense come dispone il quarto comma dello stesso art. 37.
Considerata nel merito la questione prospettata, si ritiene condivisibile la decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, poiché la scrivente è dell'avviso che l'ufficio legale dell'ente locale, debba essere istituito e strutturato in modo che ne sia garantita l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo generale, circostanza che nella presente ipotesi non si riterrebbe garantita, in ragione della possibile insorgenza di conflitto di interessi, per l'eventuale coinvolgimento del medesimo soggetto nella difesa di atti (in qualità di Responsabile dell'ufficio legale) da lui stesso assunti (in qualità di Responsabile dell'Ufficio Affari Generali).
Dello stesso tenore, peraltro anche l'orientamento giurisdizionale (cfr.Cass. S.U. n. 1268/00 del 15.12.2000) che, per l'appunto, ha ritenuto 'imprescindibile il presupposto della esclusività dell'espletamento, da parte dell'avvocato, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale presta la sua opera, nelle cause ed affari dell'ente stesso.'