Facoltà assunzionali (secondo disposto comma 562, art. 1, L. n. 296/2006) - Corretta determinazione volume complessivo spesa per personale, fine accertamento sussistenza ulteriori condizioni poste da comma 121, art. 3, L. n. 244/2007.

Territorio e autonomie locali
11 Luglio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità procedere - ente con popolazione inferiore 5.000 abitanti - assunzione personale (sensi citato comma 562) dopo accertamento sussistenza ulteriori condizioni dettate da comma 121, art. 3, L. n. 244/2007 - Applicazione art. 76 (di abrogazione citato comma 121) decreto-legge n. 112 del 25.6.2008, ossia non più derogabilità a disciplina vincolistica delle spese di personale.

Testo 

Con una e-mail, un'Amministrazione non soggetta al patto di stabilità interno avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto di conoscere alcuni chiarimenti in ordine alla corretta modalità da seguire per determinare il volume complessivo della spesa per il personale, al fine di accertare la sussistenza delle ulteriori condizioni poste dal comma 121, dell'art. 3, della legge n. 244/2007, per poter procedere all'assunzione di personale secondo il disposto del comma 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006.
Al riguardo si fa presente che il recente decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 all'art. 76, ha abrogato il comma 121 dell'art. 3 della legge 24/12/2007, n. 244 che con l' aggiunta al comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, consentiva agli enti non sottoposti al patto di stabilità quale quello di specie, la possibilità di derogare alla disciplina vincolistica delle spese di personale, e quindi di poter procedere a nuove assunzioni ovvero alle stabilizzazioni di cui al citato comma 558 in presenza di specifiche condizioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo comma 121, costituite dal volume della spesa per il personale che non doveva essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15% nonchè dal rapporto dipendenti /popolazione che non doveva superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20%.
Per effetto di tale abrogazione, viene quindi meno la possibilità di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione di personale ex comma 558 della legge n. 296/2006, qualora non si verifichino le condizioni poste dal comma 562 dell'art. 1, della medesima legge, ovvero il rispetto del limite della spesa di personale riferito all'anno 2004 e quello delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.
Il quesito proposto resta assorbito dalle considerazioni sopraesposte.