Possibilità o meno, avvalersi suddetta norma contrattuale - anche prescindendo da gestione servizio polizia municipale in convenzione - tenuto conto disposizioni L. n. 244 del 24.12.2007 - Chiarimenti su art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 (già novellato da art. 3, comma 79, L. n. 244/2007) e riformulato da art. 49 recente decreto-legge n. 112 del 25.6.2008 (forme di lavoro flessibili utilizzabili daP.A.).
Con un fax, un'Amministrazione, rappresentando la necessità di incrementare il personale del settore urbanistico, ha chiesto di conoscere se possa avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 anche a prescindere dalla gestione del servizio in convenzione, tenuto conto delle disposizioni recate dalla legge finanziaria del 24.12.2007, n. 244.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 49 del recente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è intervenuto nuovamente in materia di forme di lavoro flessibili utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni, riformulando l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, già novellato dall'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007.
L'attuale formulazione dell'art. 36 in commento, conferma l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di assumere personale esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, consentendo, tuttavia, il ricorso a forme contrattuali di lavoro flessibile per esigenze eccezionali e temporanee, con esclusione delle funzioni direttive e dirigenziali, per periodi più ampi. Difatti, il nuovo comma 3, dell'articolo in esame pone come limite quello di non poter utilizzare lo stesso lavoratore, con più tipi di contratto, per più di tre anni nell'ultimo quinquennio, sostituendo il limite dei sei mesi massimo non rinnovabile contenuto nella originaria stesura.
Ciò premesso, si ritiene utile precisare che la disciplina contenuta nell'art. 14 del CCNL del 24.1.2004, si sostanzia come fattispecie diversa da quella regolata dal comma 3 sopra citato, in quanto fornisce utili regole per la corretta gestione di una particolare tipologia di utilizzazione qualificata con l'espressione 'personale a scavalco'.
Si rammenta che la speciale disciplina ex art. 14 consente l'utilizzazione di personale di altre amministrazioni solo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati, convenzione che può sussistere anche a prescindere dall'attivazione di forme di gestione di servizi in convenzione .
Con il citato atto di convenzione, infatti, viene disciplinata, come espressamente previsto dal comma 1 del citato art. 14, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
Quindi, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 14 prevede l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali.
Resta ferma, pertanto, la possibilità per le amministrazioni locali di ricorrere alla disciplina contenuta nella richiamata norma contrattuale.