Stabilizzazione personale rapporto lavoro flessibile (funzionari direttivi cat. D3) - Corretta applicazione art. 1, comma 558, L. n. 296/2006

Territorio e autonomie locali
10 Luglio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità procedere stabilizzazione suddetto personale - Applicabilità o meno, procedure previste citata norma anche a personale (funzionari direttivi cat. D3) con contratto stipulato sensi art. 110, D.Lgs. n. 267/2000- Necessità o meno, garantire (e in quale misura) adeguato accesso dall’esterno.

Testo 

Con una nota, il Consigliere comunale diun ente, nel rappresentare che il comune intende procedere alla stabilizzazione di due funzionari direttivi di cat. D3, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della procedura prevista dal comma 558, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, contenente la disciplina in materia di stabilizzazione di personale con rapporto di lavoro flessibile.
In particolare, il citato Consigliere ha chiesto se la norma in questione possa trovare applicazione anche per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000; se i funzionari direttivi di cat. D3 possano essere ammessi alle predette procedure e, da ultimo, se l'amministrazione nel prevedere il reclutamento speciale in discorso debba garantire, e in quale misura, l'adeguato accesso dall'esterno.
Al riguardo, si fa presente che la legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), prosegue il processo di 'stabilizzazione' del personale assunto con forme contrattuali flessibili già avviato con la legge n. 296/2006. Ne consegue, quindi, che le disposizioni contenute nella legge n. 244 valevoli per l'anno 2008, debbono essere lette come un continuum delle norme recate dal comma 558 della legge n. 296/2006.
Difatti, l'art. 3, comma 90 nel far salve le procedure di stabilizzazione previste dal comma 558 della legge n. 296/2006, prevede la possibilità per le amministrazioni regionali e locali di ammettere alle suddette procedure di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi stabiliti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Restano fermi, quindi, i requisiti e le prescrizioni previste per le stabilizzazioni dalla legge 296/2006, fatto salvo il requisito dell'anzianità di servizio che per le stabilizzazioni da effettuarsi per gli anni 2008, 2009 e 2010, può maturare, come precisato dalla norma stessa, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Ciò premesso, si rammenta che il comma 558 ha previsto la possibilità per gli enti locali di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisiti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296/2006 in commento, nonché del personale collocato in attività socialmente utili, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Da quanto sopra, discende quindi che il personale di cat. D3 può essere ammesso alle predette procedure di stabilizzazione, essendo le stesse precluse solo per il personale di qualifica dirigenziale.
Si deve ritenere, invece, sussistente l'impossibilità di ammettere alle procedure di stabilizzazione i soggetti a cui siano stati conferiti incarichi ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto che gli incarichi di cui trattasi, la cui durata è di gran lunga superiore a quella prevista per i contratti a termine essendo legata al mandato del sindaco o del presidente della provincia, si caratterizzano come forma assunzionale speciale dove prevale l'elemento fiduciario nel rapporto, che li colloca su un differente piano normativo.
Resta inteso che la stabilizzazione può avvenire nei limiti dei posti disponibili risultanti dalla dotazione organica vigente, come previsto dal suddetto comma 558, e dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale, avendo cura di riservare, nel triennio di riferimento, almeno il 50 per cento dei posti disponibili al concorso pubblico nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno.