Costituzione di un nuovo gruppo consiliare a seguito di distacco di due consiglieri comunali dal gruppo di originaria appartenenza. Denominazione.

Territorio e autonomie locali
1 Luglio 2008
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

In assenza di una disciplina statutaria e regolamentare esaustiva in materia di costituzione dei gruppi consiliari, in linea di principio, sono legittimi i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche del consiglio, che portino - a seguito di dissociazioni dai gruppi di originaria appartenenza - alla costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi già esistenti.

Testo 

Un comune ha posto un quesito riguardante la possibilità che due consiglieri comunali, distaccandosi dal gruppo consiliare di appartenenza originaria, vadano a costituire un nuovo gruppo consiliare la cui denominazione coinciderebbe con quella di una formazione politica che non è rappresentata nell'attuale Parlamento.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che la materia dei gruppi consiliari è regolata primariamente dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli (riconosciuta espressamente agli stessi dall'art. 38, co. 3 del T.U.E.L. n. 267/2000). Nel caso di specie, tuttavia, la disciplina dettata dallo statuto non appare esaustiva, nel senso che il caso prospettato non sembra ricondursi ad alcuna delle fattispecie previste nella citata norma di riferimento.
Ciò implica che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi in tale materia sia abilitato a fornire un'interpretazione autentica della norma statutaria in parola, pronunciandosi in merito all'ammissibilità della costituzione del gruppo in questione, nelle more di una revisione della disciplina statutaria (alla quale possano aggiungersi previsioni più dettagliate in sede di regolamento) che possa, per il futuro, fugare le attuali incertezze interpretative.
In linea di principio lo scrivente ha formulato il costante orientamento per cui i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi già esistenti, sono legittimi, atteso che, in base al vigente ordinamento, non è configurabile alcun obbligo giuridico che vincoli l'eletto al proprio partito ovvero ai propri elettori.
Presupposto dei cennati mutamenti è che la scelta di distaccarsi dal gruppo di appartenenza corrisponda ad un'autonoma linea politica emersa nel corso del mandato e non rappresenti un mero ed occasionale dissenso dalle posizioni politiche di tale gruppo.