Possibilità o meno, rapportare calcolo compensi per diritti segreteria (spettanti in misura massima di un terzo dello stipendio) a quello tabellare annuo del dirigente (con funzioni di vice segretario)ovvero a quello del segretario - Fondo unico per corresponsione diritti segreteria a Segretario e vice segretario.
Con una nota, il segretario generale di una Provincia ha formulato un quesito inteso a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 25 del CCNL 22.2.2006, area dirigenza, disciplinante l'incarico di vice segretario.
In particolare è stato chiesto se il calcolo dei compensi per diritti di segreteria spettanti al vice segretario generale nella misura massima di un terzo dello stipendio possa essere rapportato allo stipendio tabellare annuo del dirigente con funzioni di vice segretario, ovvero debba essere rapportato a quello del segretario e se il Fondo per la corresponsione dei diritti di segreteria al Segretario ed al vice segretario debba essere lo stesso.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che la materia dei diritti di segreteria trova la sua disciplina fondamentale nell'art. 21 del DPR 465/1997e nelle altre disposizioni legislative ivi espressamente richiamate.
Ciò posto si rileva che la disposizione contenuta nel succitato art. 25, operando la così detta 'contrattualizzazione' della materia dei diritti di segreteria, dispone che i dirigenti che risultino formalmente incaricati delle funzioni di vice segretario, secondo l'ordinamento vigente (e ove le medesime funzioni siano espressamente disciplinate nel regolamento degli uffici e dei servizi degli enti locali), hanno titolo a percepire i compensi per i 'diritti di segreteria' di cui all'art. 21 del citato DPR 465/1997 con riferimento agli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale o provinciale titolare della relativa funzione.
La richiamata disposizione, a differenza dell'analoga previsione contenuta nell'art. 11 del CCNL 9/5/2006 per il personale non dirigenziale, non indica le modalità di calcolo e di ripartizione dei compensi di cui trattasi. Pertanto la stessa deve essere interpretata rinviando alle disposizioni di legge così come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con parere del 17.5.2007, n. 7. Invero, poiché l'art. 41, comma 4, della legge 312/1980 prevede che ai segretari comunali e provinciali che esercitano compiti di ufficiale rogante, spettino i diritti di rogito in misura pari al 75% e fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento, si ritiene logico, come sostenuto dalla predetta Corte dei Conti, e conforme a criteri di una sana gestione finanziaria che anche nell'ipotesi di sostituzione del Segretario da parte del vice segretario dirigente il limite di spesa per l'ente sia quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione.
Tale interpretazione è confortata dal parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 42171 del 7/4/2008, di cui ad ogni buon fine si allega copia.
Peraltro, si rammenta come già l'Aran nella relazione illustrativa al citato CCNL 28.3.2006 ha escluso che il compenso previsto dall'art. 25 sia rapportato allo stipendio teorico del dirigente rogante. Né a diversa conclusione può addivenirsi richiamando il recente parere della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, del 4.2.2008, n. 3, come invocato dalla Provincia di Napoli, tenuto conto che tale parere riguarda l'applicazione dell'art. 11 del CCNL 9.5.2006 concernente l'incarico di vice segretario per il personale non dirigenziale.
Per quanto attiene alla problematica concernente il fondo dei diritti di segreteria si ritiene che lo stesso debba essere unico essendo ininfluente che talora la funzione rogante venga svolta dal vice segretario in sostituzione del segretario.