Facoltà assunzionali - per Comunità montana - mediante conversione contratto formazione lavoro - Corretta applicazione art. 3, comma 121, L. n. 244/2007.

Territorio e autonomie locali
17 Giugno 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, attivazione deroga normativamente prevista - Chiarimenti su criterio da seguire per calcolo rapporto medio dipendenti-popolazione.

Testo 

Con una nota, pervenuta a questo Ministero per il tramite della competente Prefettura, una Comunità Montana rappresentando la necessità di dover effettuare un'assunzione mediante conversione di un contratto di formazione lavoro, ha chiesto di conoscere il parere in ordine alla corretta applicazione della disposizione recata dall'art. 3, comma 121 della legge n. 244/2007. In particolare, sono state evidenziate alcune incertezze interpretative per quanto attiene al criterio da seguire per il calcolo del rapporto medio dipendenti-popolazione in una comunità montana la cui popolazione, come noto, è la somma di quella dei comuni aderenti.
Al riguardo, si fa presente che la problematica rappresentata è stata già sottoposta all'attenzione di questo Ministero che al fine di assicurare agli enti interessati un criterio interpretativo univoco, ha provveduto ad acquisire il parere del Ministero dell'Economia.
Si condividono, pertanto, le argomentazioni svolte dal citato Ministero con nota n. 37569 del 25.3.2008, secondo le quali il parametro dato dal rapporto dipendenti/popolazione che non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, indicato alla lett. b) del citato comma 121, dell'art. 3 della legge n. 244/2007, assume un rilievo significativo solo se riferito ad un ente singolo, ma non ove si abbia riguardo ad una associazione di enti. In tal caso, sommando la popolazione di tutti i comuni che partecipano, come nel caso in esame, ad una Comunità Montana, il parametro in questione sarebbe inevitabilmente e troppo facilmente rispettato. Ci si troverebbe, infatti, di fronte ad un dato 'universale' (quello relativo alla popolazione, che rappresenta la somma degli abitanti di tutti i soggetti partecipanti) a fronte di articolazioni organizzative che per loro stessa natura, in quanto preordinate allo svolgimento di funzioni limitate e circoscritte, si caratterizzano per dimensioni non molto ampie.
Poiché la disposizione in commento si rivolge a tutti gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, il citato Ministero ha ritenuto in via interpretativa che, ai fini dell'applicazione del predetto parametro di cui alla lett. b), debba farsi riferimento al comune con la minore popolazione tra tutti quelli facenti parte della struttura associativa.
Ad ogni buon conto si soggiunge che il medesimo Ministero nella predetta nota ha, inoltre, sostenuto che una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti nella surrichiamata normativa, il cui possesso costituisce 'condicio sine qua non ' per l'attivazione della deroga normativamente prevista, gli enti potranno operare anche oltre il limite delle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente, fermo restando che la programmazione in aumento delle spese di personale dovrà essere analiticamente motivata e dovrà essere correlata ad oggettive ed incontrovertibili esigenze di natura organizzativa.