Applicabilità maggiorazione (prevista art. 16, comma 3, C.C.N.L. del 5.10.2001) in misura unica (50%) a tutte ore lavoro aggiuntivo prestato da suddetto personale, o solo ore eccedenti quelle fissate art. 6, comma 2, C.C.N.L. del 14.9.2000 (10% durata orario lavoro a tempo parziale).
Con una nota, un comune ha chiesto di conoscere in quale misura dovrà retribuire le ore lavorative aggiuntive rese, per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale in misura eccedente, rispetto a quelle fissate dall'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. del 14.9.2000 (10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale) e in modo particolare, se la maggiorazione prevista dall'art. 16, comma 3, del C.C.N.L. del 5.10.2001, nella misura unica del 50%, debba applicarsi a tutte le ore di lavoro aggiuntivo prestato o solo per le ore eccedenti il 10% previste dall'art. 6, comma 2 del C.c.n.l. del 14.9.2000.
Al riguardo, si precisa che il citato art. 16 del C.C.N.L. del 5.10.2001, per quel che concerne le ore di lavoro aggiuntivo (corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti) prestate dal personale con contratto di lavoro a tempo parziale, stabilisce le misure del compenso (costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto), nelle seguenti percentuali: a) 15% per il lavoro aggiuntivo diurno; b) 20% per il lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) 25% per il lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno festivo.
Inoltre, il comma 3 del predetto articolo 16, prevede che: 'Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. del 14.9.2000 (l'amministrazione, dietro consenso dell'interessato, può richiedere l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori a un mese, e che le ore di lavoro aggiuntivo siano retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale maggiorata di una percentuale pari al 15%), ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.'
In merito, rilevato che il citato comma 3 fa esplicito riferimento al lavoro aggiuntivo prestato in misura eccedente a quella stabilita nel contratto di lavoro a tempo parziale (del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale), si è dell'avviso che la disposizione in parola debba intendersi nel senso che per l'applicazione della maggiorazione del compenso nella misura unica del 50% debba farsi riferimento alle sole ore di lavoro straordinario eccedenti il 10% della durata del lavoro a tempo parziale.