Corretta applicazione - per ente in stato di dissesto finanziario - limiti previsti comma 6, art. 259, D. Lgs. n. 267/2000 - Componenti da considerare per calcolo spesa per personale.

Territorio e autonomie locali
4 Giugno 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno, annoverare costo (previsto carico bilancio comunale) relativo a programmi di fuoriuscita lavoratori utilizzati in attività socialmente utili (mediante contratto diritto privato a termine) tra quello personale tempo determinato, fini corretto calcolo di determinazione limite spesa.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto l'avviso di questo Dicastero in ordine alla corretta applicazione dei limiti di spesa (riguardanti gli enti in stato di dissesto finanziario) previsti dal comma 6, art. 259 del d. lgs. n. 267/2000
In particolare, si chiede di conoscere se il costo previsto a carico del bilancio del comune - relativo a programmi di fuoriuscita di lavoratori utilizzati in attività socialmente utili (ex L.S.U.) mediante contratto di diritto privato a termine - deve essere annoverato tra quello del personale a tempo determinato e, conseguentemente, ricompreso nel calcolo di determinazione del limite di spesa previsto dalla sopra citata norma.
Al riguardo, si rappresenta innanzi tutto che l'Ente in questione, in stato di dissesto, è tenuto - allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico previsto dalla legge - al rispetto delle prescrizioni (per quanto concerne il personale) indicate all'art. 2 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (approvata dalla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali) concernenti la conferma dei vincoli derivanti dalla rideterminazione della pianta organica e dall'avvenuto collocamento in disponibilità dei dipendenti in esubero.
Inoltre, sempre al fine di garantire la stabilità della gestione, il medesimo Ente deve attenersi - per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - a quanto disposto dal d. lgs. n. 267/2000, ossia al divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata (art. 267), alla sottoposizione degli atti relativi alla pianta organica ed alle assunzioni di personale al controllo da parte della C.F.O.E.L. (art. 243, commi 1 e 7), nonché all'obbligo di riduzione della spesa del personale a tempo determinato a non oltre il 50% di quella media sostenuta a tale titolo per il triennio 2003-2005 (art. 259, comma 6).
Ciò posto, si rileva preliminarmente che la disciplina contenuta nel citato art. 259, c. 6. del d. lgs. n. 267/2000 detta limiti per la riduzione della spesa per il personale, espressamente previsti per gli enti dissestati, che, unitamente a quelli stabiliti per le amministrazioni sottoposte alle regole del patto di stabilità interno, sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Deve, inoltre, aggiungersi che, come chiarito dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale con la circolare n. 3 del 6.5.2008 (riguardante il parere espresso dalla C.F.O.E.L. in composizione integrata, relativamente al nuovo modello F da allegare a corredo dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato), gli enti provenienti da una acclarata situazione di crisi finanziaria, oltre gli specifici obblighi previsti dalla normativa sul dissesto, debbono scrupolosamente osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di spesa, le normali regole contabili in ordine agli equilibri di bilancio, nonché le norme relative al patto di stabilità interno (valide per tutti gli enti locali).
I predetti limiti di spesa sono stati ribaditi, seppure in misura percentuale diversa per gli enti non dissestati, nelle ultime leggi finanziarie e riguardano sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato o flessibile.
Da quanto sopra, consegue che, non essendo prevista - per gli enti locali dissestati - alcuna specifica esenzione dal rispetto delle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno, anche il Comune in questione - fermi restando i vincoli derivanti dall'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - sia tenuto ad applicare i principi espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n. 9/2006, (interpretativa della finanziaria 2006) in ordine alle componenti da considerare per il calcolo della spesa per il personale.
Sulla questione, con la nota in data 31.3.2008, si è, peraltro, espresso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, nell'esprimere il proprio parere in ordine ad una richiesta di chiarimenti di carattere generale sui criteri da considerare per il calcolo dell'aggregato 'spese di personale' ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge n. 296/2006, ha chiarito che devono ritenersi escluse, tra le altre dettagliatamente indicate, quelle a totale carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è dell'avviso che il particolare rapporto di lavoro concernente il personale in questione, benchè non costituisca presupposto per l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego (caratterizzato dall'accesso a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva o concorsuale) sia assimilabile, dal punto di vista della spesa, a quello a tempo determinato ed il relativo costo debba essere ricompreso nel calcolo di determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 259, c. 6, del d. lgs. n. 267/2000.
Data la rilevanza della questione prospettata, è stato chiesto l'avviso del suddetto Dipartimento, il quale con nota del 17.10.2008, concordando con le argomentazioni sostenute e le conclsioni cui è pervenuto lo scrivente, ha precisato:
- il mancato computo della tipologia di personale in questione, offrirebbe una visione non realistica dell'effettiva incidenza della spesa di personale nell'Ente e potrebbe ingenerare pericolose dinamiche di non rigoroso contenimento delle spese;
- quanto sopra, acquista particolare importanza alla luce di quanto disposto dall'art.76, commi 5 e 6, del d.l. n. 112/2008 (come convertito dalla legge n. 133/2008) atteso che nelle citate norme viene individuato un percorso volto al contenimento delle spese di personale in tutti gli enti locali e, per una corretta applicazione delle medesime, appare fondamentale un criterio uniforme di definizione del richiamato aggregato "spese di personale".