IPOTESI DI SUSSISTENZA INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI VICE SINDACO - ASSESSORE ESTERNO IN UN COMUNE E QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE C/O ALTRO COMUNE.

Territorio e autonomie locali
3 Giugno 2008
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

l'ASSESSORE ESTERNO QUALORA SIA CHIAMATO A RICOPRIRE ANCHE LA CARICA CONSILIARE C/O ALTRO COMUNE, DOVRA' OPTARE PER IL MANTENIMENTO DI UNA DOLA CARICA, AFRONTE DI TALE CUMULO I COMPETENTI ORGANI DI ENTRAMBI GLI ENTI POTRANNO CONTESTARE AL VICESINDACO-ASSESSORE ESTERNO-CONSIGLIERE COMUNALE TALE CUMULO DI CARICHE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 3 giugno 2008

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi d'incompatibilità tra la carica di vice sindaco-assessore esterno in un Comune e quella di consigliere in altro Comune.
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Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere in merito alla possibile incompatibilità tra la carica di vice sindaco-assessore esterno in un Comune e quella di consigliere comunale presso un altro Comune.
L'articolo 47, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nel prevedere la possibilità per i sindaci di nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, ne limita il potere prescrivendo che questi siano scelti ´fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
L'articolo 65 del citato decreto, inoltre, dispone che non possono candidarsi alla carica di consigliere comunale coloro che rivestono la medesima carica in un altro consiglio comunale.
L'ordinamento, pertanto, pone un criterio di stretta coerenza per l'esercizio e l'espletamento di una pubblica funzione, che è quello di escludere dalla possibilità di ricoprire l'incarico di assessore al di fuori di un mandato elettivo colui che non ha i requisiti per candidarsi alla carica di consigliere. Una diversa interpretazione porterebbe a eludere la coerenza di un contesto normativo cui la Corte costituzionale ha sempre inteso attribuire un significato esente da irragionevolezza, ravvisando nell'articolo 23 della legge n. 81/1993 (ora articolo 65 del Testo unico sugli enti locali) una sostanziale estensione delle cause di incompatibilità agli assessori scelti al di fuori della compagine consiliare, ai quali non potrebbero applicarsi di per sé le incompatibilità sancite per i membri dei consigli (cfr. Corte costituzionale, sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44).
Anche la giurisprudenza della Cassazione ha in più occasioni ribadito l'equiparazione della posizione degli assessori nominati al di fuori dei componenti del consiglio, ai consiglieri, rilevando, nel contempo, che per gli stessi il rinvio alle norme concernenti i requisiti di ineleggibilità non deve essere inteso in senso tecnico, tenuto conto che essi non partecipano alla competizione elettorale (cfr. Corte Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 3902/02).
La normativa in materia, dunque, pur non sancendo espressamente l'incompatibilità tra le cariche de quibus, prevede, tuttavia, che in capo a colui che viene nominato assessore da parte del sindaco sussistano gli stessi requisiti che sarebbero necessari per una potenziale candidatura alla carica di consigliere.
Pertanto, al fine di eliminare l'eventuale cumulo di incarichi contrario al sistema delineato dalla normativa in materia di enti locali ed elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'assessore esterno, qualora sia chiamato a ricoprire anche la carica di consigliere presso altro comune, dovrà optare per il mantenimento di una sola carica. Appare evidente, infine, che a fronte di tale cumulo di incarichi, i competenti organi di entrambi gli enti potranno contestare al vicesindaco-assessore esterno-consigliere comunale tale cumulo di cariche.