Aspettativa per mandato amministrativo: pagamento oneri.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2008
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

L’intervento legislativo che ha modificato l’art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non ha inteso differenziare il nuovo regime normativo in relazione alle diverse motivazioni che si pongono alla base del collocamento in aspettativa non retribuita.
Nel caso in esame, quindi, pur comprendendo le argomentazioni dell’esponente, alla disciplina recata dal nuovo art. 81 non può non essere riconosciuta una valenza generale.
Si soggiunge che il consigliere collocato in aspettativa non retribuita deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/81 Roma, 27 maggio 2008

OGGETTO: Aspettativa per mandato amministrativo: pagamento oneri. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: aspettativa.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito di un consigliere del comune di ......circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 24, lett. b), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in materia di aspettativa non retribuita per gli amministratori locali lavoratori dipendenti.
In particolare, viene chiesto di conoscere se tale disposizione, che prevede il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei consiglieri collocati in aspettativa 'a domanda', si applica anche nei confronti degli amministratori che si sono collocati in aspettativa per la rimozione della causa d'ineleggibilità disciplinata dall'art. 60, comma 1, n. 7 del TUOEL, poiché dipendenti dell'ente locale.
Al riguardo, concordando con l'orientamento espresso da codesta Prefettura, si osserva che l'intervento legislativo che ha modificato l'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non ha inteso differenziare il nuovo regime normativo in relazione alle diverse motivazioni che si pongono alla base del collocamento in aspettativa non retribuita.
Nel caso in esame, quindi, pur comprendendo le argomentazioni dell'esponente, alla disciplina recata dal nuovo art. 81 non può non essere riconosciuta una valenza generale.
Si soggiunge che il consigliere collocato in aspettativa non retribuita deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.