Possibilità corresponsione ad aventi diritto (ambito compensi loro spettanti) indennità residue ferie maturate non fruite e quella sostitutiva mancato preavviso (prevista art. 12, CCNL del 9.5.2006) - Soggetto (ente utilizzatore o di appartenenza) tenuto sostenere relativi oneri.
Con una nota pervenuta via e-mail, è stato chiesto di conoscere se un Comune sia tenuto a monetizzare le ferie non godute e corrispondere l'indennità di mancato preavviso per un dipendente deceduto. All'uopo è stato rappresentato che il dipendente, a far data dal 1.4.2005 è stato comandato ad un'azienda comunale. Poiché al momento del comando lo stesso aveva maturato un notevole quantitativo di ferie e che l'azienda ha certificato che fino al 10.2.2008, data di cessazione del rapporto per decesso, il dipendente aveva goduto di n. 32 giorni di ferie, è stato chiesto di conoscere se le ferie residue siano monetizzabili e quale sia l'ente su cui debba gravare il relativo onere. E' stato altresì chiesto ha chi competa l'indennità sostitutiva di preavviso prevista dall'art. 12 del CCNL 9.5.2006.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che l'art. 18 del CCNL 6.7.1995 al comma 9, nel ricalcare il principio costituzionale secondo cui le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, dispone che le stesse non sono monetizzabili, fatta salva l'ipotesi della cessazione dal rapporto di lavoro disciplinata dal successivo comma 16.
Tale principio è stato ribadito dal comma 2 dell'art. 10 del D.lgs 66/2003, come modificato dal D.lgs 213/2004, che dispone espressamente che il periodo annuale di ferie retribuite di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ciò posto si rammenta che il comma 8 del citato art. 12 del CCNL 9.5.2006 prevede che in caso di decesso del dipendente l'amministrazione debba corrispondere agli aventi diritto, nell'ambito dei compensi ad essi spettanti, oltre che l'indennità sostitutiva del preavviso anche una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
Stante la richiamata normativa e relativamente alla fattispecie in esame, si ritiene che il comando del dipendente presso l'azienda comunale, non determinando l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, consentiva la fruizione, presso l'ente utilizzatore, delle ferie precedentemente maturate, secondo la regolamentazione dei contratti collettivi, ai quali, peraltro, il succitato art. 10 rimanda.
Il sopravvenuto decesso del dipendente costituisce, pertanto, giusta causa, ex art. 12, comma 8, per poter procedere alla monetizzazione delle ferie non godute, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL 5.10.2001.
Per quanto attiene al soggetto tenuto a sostenere il relativo onere si ritiene che lo stesso debba gravare sull'ente utilizzatore, considerato che in caso di comando, come precisato nella dichiarazione congiunta n. 13 al CCNL 22.1.2004, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale comandato sono totalmente a carico degli enti presso i quali il dipendente presta la sua opera.
Si ritiene, tuttavia, che quella parte di ferie già maturate presso l'ente di appartenenza ed eventualmente non completamente fruite nel periodo di comando debbano essere liquidate dal comune titolare del rapporto di lavoro, così come l'indennità di mancato preavviso prevista dall'art. 12 del CCNL 9.5.2006 soprarichiamato. .