Nelle more dell’adozione del decreto interministeriale, si ritiene che l’ente, nell’ambito della disponibilità di bilancio, possa continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti, disciplinanti il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori che si rechino in missione istituzionale fuori del territorio del comune ove ha sede l’ente.
Prot.n.15900/TU/00/84 Roma, 24 maggio 2008
OGGETTO: Art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese viaggio.
Si fa riferimento alla richiesta di parere trasmessa con la nota sopradistinta circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 84 del decreto legislativo n. 267/2000, materia di status degli amministratori degli enti locali.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori, con riferimento al previsto rimborso forfetario che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, si rappresenta che, nelle more dell'adozione del citato decreto interministeriale, si ritiene che l'ente, nell'ambito della disponibilità di bilancio, possa continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti, disciplinanti il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori che si rechino in missione istituzionale fuori del territorio del comune ove ha sede l'ente.