Polizia municipale - effetti giuridici atti assunti personale impegnato missioni o servizi esterni.

Territorio e autonomie locali
15 Maggio 2008
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Effetti giuridici atti assunti da addetti polizia municipale, impegnati in missione esterna( sensi art. 4, comma 4, lett. c), L. n. 65/1986) - Necessità o meno, per detta attività, preventiva autorizzazione prevista per incarichi retribuiti (art. 53, D.Lgs. n. 165/2001).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione nel richiamare il parere reso da questo Ministero in data 27 giugno 2007, vertente sull'applicazione dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine agli effetti giuridici degli atti assunti dagli addetti di polizia municipale impegnati in missione esterna e, se tali attività richiedano la preventiva autorizzazione prevista per gli incarichi retribuiti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la diffusione del parere citato ha evidenziato che taluni comuni, pur richiamando formalmente la disposizione ex art. 4, c. 4, lett. c), della legge n. 65/1986, di fatto procedono al conferimento di incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale modalità, si rammenta, non consente l'incardinamento del soggetto nella struttura organizzativa dell'ente ove va a prestare la sua opera, incardinamento che è invece presupposto imprescindibile per il legittimo svolgimento delle funzioni di polizia municipale in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.
Non può, infatti, essere considerata come attività libero professionale quella che l'addetto al servizio o corpo di polizia municipale dipendente da altra amministrazione presta nel comune richiedente. Lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, proprio per la peculiarità delle funzioni medesime, esige il rispetto puntuale delle disposizioni normative e contrattuali dettate in materia.
Dalle varie richieste di chiarimenti, sembra invece doversi dedurre che il ricorso alle missioni esterne ex art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986, da parte di alcune amministrazioni avvenga molto spesso con modalità e per cause diverse da quelle espressamente previste dalla norma in commento.
A tal proposito, è il caso di rammentare che la disposizione recata dal citato art. 4, comma 4, lett. c), della legge n. 65/1986, si configura come norma speciale in quanto introduce una deroga al principio dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale nel territorio di competenza.
E quindi, stabilisce espressamente i casi in cui, in via eccezionale, è consentito al personale di polizia municipale di svolgere la propria attività ad di fuori di detto territorio, con conseguente legittimazione degli atti dagli stessi assunti nell'espletamento dei compiti d'istituto. Come si evince chiaramente dalla formulazione della norma in esame, le missioni o servizi esterni sono consentiti nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento del servizio di polizia municipale e, devono comunque trovare la loro disciplina in preventivi accordi tra le amministrazioni.
La missione esterna del dipendente ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986, si svolge nell'ambito di accordi o intese assunte dalle amministrazioni interessate, con le quali vengono stabilite le modalità d'impiego dell'agente di polizia municipale, regolando in tale ambito anche i rapporti finanziari che intercorrono tra le stesse amministrazioni, non coinvolgendo direttamente il dipendente.
L'impiego in missione esterna di rinforzo, come rilevato dal Dipartimento di P.S. con nota n. 557/PAS.2711.12982(10)1 del 21 aprile u.s., fa sì che gli addetti di polizia municipale operativamente dipendano dall'autorità locale che ne ha fatto richiesta, e quindi siano ricompresi nel corpo o servizio del comune utilizzatore, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
Relativamente alle considerazioni suesposte, appare pertanto di tutta evidenza che in caso di esigenze diverse da quelle descritte dall'art. 4 in esame, per poter legittimamente utilizzare personale di altre amministrazione con conseguente validità degli atti dagli stessi assunti, occorre necessariamente ricorrere alle forme associative ex art. 30 e seguenti del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, oppure procedere a formalizzare apposita intesa ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, che consente l'utilizzazione di dipendenti di altre amministrazioni.