Possibilità accoglimento richiesta (Presidente sottocommissione circondariale) porre a disposizione e supporto organo collegiale maggiori risorse, in termini nuove assunzioni o maggiore impegno parte personale già collaborante (attribuzione compenso aggiuntivo mensile) - compatibilità o meno, con misure di riduzione spesa.
Con una nota, un'Amministrazione, sede di sottocommissione elettorale circondariale con competenza su altri undici comuni, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla compatibilità, con le misure di riduzione della spesa, della richiesta formulata dal Presidente della predetta sottocommissione, di porre a disposizione e supporto dell'organo collegiale maggiori risorse, o in termini di nuove assunzioni o di maggiore impegno del personale che già collabora con la commissione, quantificando a tal fine in € 1.558,00 il compenso aggiuntivo mensile a favore di detto personale, temendo, lo stesso Presidente, ripercussioni
sul normale funzionamento della commissione per effetto della soppressione del gettone di presenza disposta dall'art. 2, comma 30 della legge n. 244/2007.
Al riguardo, occorre considerare che l'attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi al personale dipendente da una amministrazione pubblica può avvenire, secondo il principio affermato dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.
La richiesta di collaborazione avanzata dal Presidente della commissione in questione potrebbe invece essere soddisfatta prevedendo, in sede di contrattazione decentrata integrativa, l'attribuzione al personale impegnato negli adempimenti di cui trattasi dei particolari compensi ex art. 18 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 37 del CCNL 22.1.2004, previsti per l'incremento della produttività e il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.
Si rammenta, comunque, che l'art. 62 del testo unico di cui al DPR n. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevede che le spese di funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali sottocommissioni gravino sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni stessi in base alla rispettiva popolazione elettorale.