Possibilità utilizzazione (per svolgimento servizi presso altre amministrazioni) agenti polizia municipale in missioni esterne, sensi art. 4, comma 4, lett. c), L. n. 65/1986 - Necessità o meno, stipula specifica convenzione.
Con una nota, è stata posta la problematica, sollevata da un'organizzazione sindacale, in merito all'applicazione della disposizione contenuta all'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986.
L'organizzazione sindacale, richiamando un parere reso da questo Ufficio in data 27.6.2007, ha sostenuto che l'utilizzo di personale in missioni esterne ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge n. 65/1986, debba essere necessariamente preceduta dalla stipula di convenzioni approvate dai rispettivi consigli comunali.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il richiamato parere, di cui si allega copia, verteva su una fattispecie diversa da quelle contemplate dall'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/86, configurandosi piuttosto come un incarico retribuito conferito da altra amministrazione ad un agente di polizia municipale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
La diffusione del parere stesso ha, invero, dato luogo a varie richieste di chiarimenti dalle quali sembra potersi dedurre che il ricorso alle missioni esterne ex art. 4, c. 4, lett. c), da parte di alcune amministrazioni avvenga molto spesso con modalità e per cause diverse da quelle espressamente previste dalla norma in commento.
E' emerso in particolare che taluni comuni, pur richiamando formalmente la succitata disposizione, di fatto procedono al conferimento di incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale modalità, com'è noto, non consente l'incardinamento del soggetto nella struttura organizzativa dell'ente ove va a prestare la sua opera, incardinamento che è presupposto imprescindibile per il legittimo svolgimento delle funzioni di polizia municipale in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.
Invece, la missione esterna del dipendente ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986, si svolge nell'ambito di accordi o intese assunte dalle amministrazioni interessate, con le quali vengono stabilite le modalità d'impiego dell'agente di polizia municipale, regolando in tale ambito anche i rapporti finanziari che intercorrono tra le stesse amministrazioni, non coinvolgendo direttamente il dipendente. Sarà cura dell' ente di appartenenza, successivamente, procedere al pagamento delle spettanze dovute al dipendente.
L'impiego in missione esterna di rinforzo, come rilevato nella nota, fa sì che gli addetti di polizia municipale operativamente dipendano dall'autorità locale che ne ha fatto richiesta, e quindi siano ricompresi nel corpo o servizio del comune utilizzatore, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
E' il caso di rammentare che la disposizione recata dal citato art. 4, comma 4, lett. c), stabilisce espressamente i casi in cui, in via eccezionale, è consentito al personale di polizia municipale di svolgere la propria attività ad di fuori del territorio del comune di appartenenza, con conseguente legittimazione degli atti dagli stessi assunti nell'espletamento dei compiti d'istituto.
Come si evince chiaramente dalla sua formulazione la norma in esame, quindi, non richiede la stipula di una specifica convenzione facendo esclusivo riferimento all'esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate, dei quali va data preventiva comunicazione al Prefetto.
La stessa norma dispone, comunque, l'obbligo per l'ente di osservare le specifiche condizioni ivi indicate; ciò affinché possano legittimamente utilizzarsi agenti di polizia municipale dipendenti da altri comuni, per rafforzare i propri corpi o servizi di polizia municipale in casi eccezionali e determinati, e che, quindi, per loro natura possono assumere carattere di imprevedibilità.
La diversa tipologia degli atti da adottare a seconda che si tratti di missione esterne ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986 in commento, o se invece, si parli di forme associative disciplinate queste, come noto, dagli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, risponde difatti ad esigenze diverse.
Nel primo caso si devono fronteggiare particolari situazioni, come detto, eccezionali e limitate nel tempo, per cui si la norma ha inteso fornire uno strumento flessibile ma allo stesso tempo ne ha fissato in modo inderogabile i presupposti per la sua legittima applicazione, mentre nel caso delle forme associative, per cui è richiesta l'adozione di un atto più complesso quale la convenzione, le amministrazioni intendono organizzare stabilmente i propri corpi o servizi di polizia municipale per rispondere all'esigenza di svolgere in modo più efficace ed economico servizi in comune.
Relativamente alle considerazioni suesposte, appare pertanto di tutta evidenza che in caso di esigenze diverse da quelle descritte dall'art. 4 in esame, per poter legittimamente utilizzare personale di altre amministrazione con conseguente validità degli atti dagli stessi assunti, occorre necessariamente ricorrere alle forme associative ex art. 30 e seguenti del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, oppure procedere a formalizzare apposita intesa ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, che consente l'utilizzazione di dipendenti di altre amministrazioni.