Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Decorrenza delle disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale.

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2008
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

Il Consiglio di Stato ha condiviso l'orientamento espresso da questa Amministrazione sull'interpretazione dell'l'art 42-bis della legge 31/2008. Nel parere n.1016/ 2008, emesso dalla Prima sezione, il Consiglio di Stato ha affermato che l'espressione secondo la quale le disposizioni normative “si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” non possa significare che i loro effetti abbiano a prodursi dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

Testo 

Numerosi quesiti sono pervenuti a questo Dipartimento in merito alla problematica determinata dall'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che – novellando l'articolo 17 del d.lgs. 267/2000 – ha modificato i parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni comunali, riducendone conseguentemente il numero.
La nuova formulazione del citato articolo 17 non consente di articolare il territorio in circoscrizioni nei comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno una popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.
L'articolo 42-bis della legge n. 31 del 28/2/2008 di conversione del decreto legge 31.12.2007, n. 248 (recante 'Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria') prevede che l'articolo 2, comma 29, si applichi 'a decorrere dalle elezioni successive' alla data della entrata in vigore della legge di conversione.
Incertezze interpretative sono sorte particolarmente in quei comuni che, appartenendo alla fascia di popolazione tra i 30.000 e 100.000 abitanti ed avendo suddiviso il territorio in circoscrizioni, dovranno procedere alla loro soppressione.
Sulla questione è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato il quale ha condiviso l'orientamento espresso da questa Amministrazione ritenendo che l'espressione secondo la quale le disposizioni in esame 'si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto' non possa significare che i loro effetti abbiano a prodursi dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, '.bensì alle specifiche elezioni che concernono gli organismi rappresentativi considerati dalla norma e, cioè, i consigli circoscrizionali di cui al rinnovo si debba procedere successivamente a tale data'.
L'Alto Consesso ha evidenziato come fondamento di un ordinamento democratico è il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare al termine del mandato previsto dalla legge la quale '.non può stabilirne anticipatamente la cessazione anticipata se non in forma espressa ed al verificarsi di circostanze preventivamente in via generale ed astratta come suscettibili di condurre alla fine anticipata del mandato conferito dagli elettori'.
Per ogni utile orientamento, si trasmette in copia il summenzionato parere del Consiglio di Stato, con preghiera di curare la diffusione della presente presso le Amministrazioni degli enti locali.