MANTENIMENTO IN ESSERE DELL'INCREMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DELIBERATO PRIMA DELLA LEGGE FINANZIARIA
Prot.n.15900/TU/00/82 - 84 Roma, 6 maggio 2008
OGGETTO: Art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto il parere a questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha apportato sostanziali innovazioni all'art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di status degli amministratori degli enti locali.
Per quanto attiene al mantenimento in essere degli incrementi degli emolumenti deliberati antecedentemente al 1° gennaio 2008, si rappresenta che la norma del nuovo comma 11 dell'art. 82 del TUOEL, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, non ha effetto retroattivo e quindi fa venir meno la possibilità di incrementare i gettoni di presenza soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Pertanto, sono fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge
purché, per effetto di tali incrementi, l'importo massimo percepito, nel caso in esame, dai consiglieri,in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.