Stabilizzazione personale rapporto lavoro flessibile - Applicazione Art. 3, commi 90 e 95, L. n. 244 del 27.12.2007.

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità procedere - ente con popolazione inferiore 5.000 abitanti - stabilizzazione lavoratori (rapporto a tempo determinato parziale e collaborazione coordinata e continuativa) utilizzati ufficio tecnico (posti cat. C1) - Requisiti previsti.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto di conoscere se possa procedere, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 3, commi 90 e 95 della legge n. 244/2007, alla stabilizzazione di due lavoratori utilizzati presso l'Ufficio Tecnico la cui dotazione organica prevede due posti di cat. C1. A tal fine, è stato precisato che uno dei due lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo determinato parziale, ha prestato servizio continuativo dall'1.7.2003 al 31.12.2007, e l'altro, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ha prestato servizio per complessivi 34 mesi dal 2004 al 2007, e che attualmente, con delibera del 13.3.2008, è stato riassunto per tre mesi, non prorogabile, per il periodo 16/4 - 15 luglio 2008.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il citato art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, proseguendo il processo di stabilizzazione del personale assunto con forme contrattuali flessibili già avviato con la legge n. 296/2006, prevede la possibilità di ammettere alle suddette procedure anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi stabiliti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Restano fermi, quindi, i requisiti e le prescrizioni previste per le stabilizzazioni dalla legge n. 296/006, fatto salvo il requisito dell'anzianità di servizio che per le stabilizzazioni da effettuarsi per gli anni 2008, 2009 e 2010, può maturare, come precisato dalla norma stessa, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
L'art. 3 in commento, al comma 94 lett. b), contiene apposita disciplina per la stabilizzazione anche del personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, tale comma, consente la stabilizzazione del personale 'già utilizzato con contratti di co.co.co., in essere all'entrata in vigore della legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 529 e 560 della legge 27.12.2006, n. 296'.
Relativamente a quanto sopra esposto, si ritiene quindi possibile procedere alla stabilizzazione del lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato tenuto conto che lo stesso è in possesso dei requisiti prescritti dalla succitata normativa, mentre resta esclusa tale possibilità per il lavoratore utilizzato con contratto di co.co.co. non risultando lo stesso in possesso dei requisiti fissati dalla lett. b) del citato comma 94.
Nei confronti del predetto lavoratore potrà trovare applicazione, in ragione dell'espresso richiamo contenuto nella lett. b), il comma 560 della legge n. 296/2006 che prevede la possibilità per le amministrazioni che procedono ad assunzioni di personale a tempo determinato di riservare una quota non inferiore al 60 per cento dei posti a favore del personale con contratti co.co.co..
Ad ogni modo, si ritiene utile precisare, concordemente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Economia, che la disposizione recata dall'art. 3, comma 94, lett. b), non consente di parificare le collaborazioni coordinate e continuative ai tempi determinati ai fini della stabilizzazione, rendendo immediatamente esperibili le relative procedure nei confronti di tali soggetti; il richiamo a quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560 della finanziaria 2007 (riserva di una quota non inferiore al 60% dei posti messi a concorso per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato) conferma il percorso già delineato in tal sede (c.d. 'prestabilizzazione').
Le amministrazioni potranno continuare ad avvalersi dei soggetti con contratti co.co.co., ai sensi del comma 95, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, semprechè abbiano previsto per gli stessi una trasformazione in rapporti a tempo determinato previa attivazione di specifiche procedure concorsuali.
Si tratta, in altri termini, di una procedura volta a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. i requisiti previsti dall'art. 1, comma 558 della legge finanziaria per il 2007 ...il triennio di lavoro prestato a tempo determinato e superamento di prove selettive; a tal fine deve ritenersi legittima l'instaurazione di rapporti a tempo determinato, che consentano di raggiungere il richiamato requisito temporale (3 anni) necessario per la successiva stabilizzazione.
Le procedure di stabilizzazione debbono, comunque, avvenire nell'ambito della compatibilità economica-finanziaria e quindi dei vincoli di cui agli artt. 557 e 562 della legge n. 296/2006 come integrati dall'art. 3, commi 120 e 121 della legge n. 244/2007, assicurando il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Si rammenta, da ultimo, che oltre alle procedure di cui sopra, la medesima legge finanziaria 2008 ha introdotto all'art. 3, comma 106, una specifica disposizione che consente, per l'accesso mediante concorso pubblico, il riconoscimento, quale titolo, del servizio prestato per almeno tre anni dal predetto personale.
Va da sé che la stabilizzazione può avvenire nei limiti dei posti disponibili risultanti dalla dotazione organica vigente, come previsto dal suddetto comma 558, e dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale, avendo cura di riservare, nel triennio di riferimento, almeno il 50 per cento dei posti disponibili, come sopra indicati, al concorso pubblico nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno.