Facoltà assunzionali luce art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito art. 3, comma 79, L. n. 244 del 24.12.2007.

Territorio e autonomie locali
2 Maggio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Compatibilità o meno, disposizione recata suddetta norma con quella contenuta nell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004.

Testo 

Con una nota, fatta pervenire dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se la disposizione recata dal comma 3, dell'art 36 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 79 della legge 24.12.2007, n. 244, sia compatibile con quella contenuta nell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che l'art. 36 come sostituito dal richiamato art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007, riafferma il principio che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo che ricorrano i limitati presupposti previsti nel medesimo art. 36, ovvero esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali, lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del fondo delle aree sottosviluppate. Il comma 3 del medesimo articolo, va letto quindi nell'ottica di consentire alle amministrazioni in difficoltà di sopperire ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi, non rinnovabile. L'intento del legislatore è, difatti, quello di evitare il formarsi di nuove forme di precariato dopo che con la legge n. 296/2006, si è avviato il processo di progressiva 'stabilizzazione' del personale con rapporti di lavoro a termine, proseguito poi con le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008, n. 244/2007.
Per quanto attiene invece alla disposizione contenuta nel comma 557, dell'art. 1, della legge n. 311/2004, si deve osservare che detta norma, come sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, i cui contenuti sono stati resi noti dalla scrivente Direzione con circolare 21 ottobre 2005, n. 2, a cui si rinvia, si configura come norma speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio della esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione, espresso dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001.
Difatti, la norma in esame che, come noto, consente ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ai consorzi ....la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, opera esclusivamente nei confronti dei dipendenti degli enti locali, superando il principio dell'unicità della prestazione a favore di un unico datore di lavoro pubblico e permettendo, solo per gli enti elencati nella norma stessa, di utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali, nel rispetto delle precise condizioni elencate dal Consiglio di Stato nel parere succitato. Peraltro, l'Alto Consesso ha precisato che, per ragioni di coerenza sistemica, le lacunosità della norma siano colmabili ricorrendo alla disciplina dettata per le prestazioni di lavoro a tempo parziale, ex art. 4, comma 7 e seguenti del CCNL per il personale degli enti locali del 14 settembre 2000, fatta eccezione per le norme che risultino incompatibili, in relazione al rapporto di lavoro con l'ente di originaria appartenenza, che era e rimane a tempo pieno.
Da quanto sopra, consegue quindi che il dipendente utilizzato ai sensi del comma 557, possa essere assunto con contratto di lavoro subordinato o autonomo. Resta inteso che l'incardinamento del dipendente nella struttura, con la conseguente attribuzione del potere di rappresentanza esterna dell'ente, può avvenire solo nel caso in cui venga stipulato con il soggetto interessato un contratto di lavoro subordinato.
E' da tenere presente, in ogni caso, che l'assunzione effettuata ai sensi del più volte citato comma 557, seppure nei confronti di dipendente di altra amministrazione locale, configurandosi come nuova assunzione ricade nelle restrizioni contenute nell'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 come integrati dall'art. 3, commi 120 e 121 della legge n. 244/2007.