Disciplina inerente indennità spettanti a personale educativo asili nido ed insegnante scuole materne.

Territorio e autonomie locali
2 Maggio 2008
Categoria 
15.06.02 Personale educativo degli asili nido
Sintesi/Massima 

Conformità o meno, a specifica normativa contrattuale, sospensione indennità professionale (cui art. 37, comma 1, lettere c) e d) del C.C.N.L. del 6.7.1995) a suddetto personale conseguente a mutamento mansioni (nell’ambito categoria appartenenza) risultato inidoneo a svolgimento relative mansioni a seguito accertate patologie.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha fatto conoscere di avere provveduto a disporre il mutamento di mansioni nell'ambito della categoria di appartenenza, nei confronti del personale educativo degli asili nido ed insegnante scuola materna risultato inidoneo allo svolgimento delle relative mansioni a seguito di accertate patologie, con conseguente sospensione dell'indennità professionale di cui all'art. 37, comma 1, lettere c) e d) del C.C.N.L. del 6.7.1995.
Viene chiesto in proposito se tale operato risulti conforme alla specifica normativa contrattuale.
Al riguardo, preliminarmente, è opportuno precisare che la normativa contrattuale succedutasi nel tempo ha apportato diverse integrazioni all'originaria disciplina inerente le indennità spettanti al personale educativo e al personale insegnante delle scuole materne. Infatti l'art. 37 del C.C.N.L. del 6.7.1995, al comma 1, lett. c) e d) prevede l'assegnazione di una indennità a favore di detti dipendenti (L. 900.000 annue lorde), il cui importo, peraltro, è stato aumentato (di L. 660.000 annue lorde) dall'art. 6 del C.C.N.L. del 5.10.2001; al comma 2, attribuisce al solo personale insegnante delle scuole materne un'indennità di tempo potenziato collegata al maggior orario di attività didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale (di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi di anno scolastico), e al comma 3 stabilisce che tali indennità competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento.
Il successivo C.C.N.L. del 14.9.2000, nel confermare, relativamente al personale educativo degli asili nido, l'indennità professionale prevista dal citato precedente contratto del 6.7.1995, ha altresì attribuito, a decorrere dal 31.12.1999, una ulteriore indennità a favore di detti dipendenti (di L. 120.00 mensili lorde per 10 mesi di anno scolastico) qualificandola quale trattamento economico accessorio (art. 31, comma 7, C.C.N.L. del 14.9.2000).
Per quel che concerne il personale docente delle scuole materne, l'art. 30, comma 8, del C.C.N.L. del 14.9.2000, ha confermato sia l'indennità professionale (di cui all'art. 37, comma 1, lett d) del C.C.N.L. del 6.7.1995) sia quella di tempo potenziato (di cui all'art. 37, comma 2, del contratto del 1995), condizionando quest'ultima all'effettivo servizio prestato, ridotta in proporzione alla riduzione dell'attività didattica.
Dall'esame della predetta disciplina, appare evidente, che si è delineata nel tempo l'attribuzione per entrambi i profili sopramenzionati di una doppia indennità, di cui una legata alla professionalità – così come testualmente indicata dal C.C.N.L. del 14.9.2000 – e l'altra collegata evidentemente alla peculiarità del servizio effettivamente prestato da detto personale.
Pertanto, sebbene la disposizione contrattuale di cui all'art. 37, comma 3, del C.C.N.L. del 6.7.1995, faccia propendere per una interpretazione restrittiva in merito all'assegnazione delle suddette indennità, e cioè solo nel caso di effettivo e permanente svolgimento delle relative attività, occorre tuttavia considerare che la dettagliata disciplina degli artt. 30 e 31 del successivo C.C.N.L. del 14.9.2000, inerente il personale docente delle scuole materne ed il personale educativo degli asili nido, non ha riproposto espressamente la precedente condizione, se non relativamente all'indennità concernente il tempo potenziato per il personale docente delle scuole materne, e l'esplicita riconduzione ai 10 mesi del calendario scolastico della 2^ indennità prevista per gli educatori asilo nido.
Alla luce di quanto sopra espresso, secondo quanto affermato più volte dall'Aran in merito alla questione (in particolare parere n. 900-V6), si evidenzia che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle di assunzione purchè a queste equivalenti nell'ambito della classificazione prevista dagli stessi contratti collettivi. Peraltro, l'assegnazione a nuove mansioni equivalenti non può comportare la diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore, dovendosi ricomprendere sia il trattamento fondamentale che quello accessorio.
Inoltre, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di specificare ulteriormente che la garanzia dell'irriducibilità del trattamento accessorio non si estende a quegli emolumenti o indennità che, in base alle disposizioni contrattuali, siano finalizzati a remunerare il disagio connesso a prestazioni lavorative espletate in particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo, mentre ricomprende quei compensi che sono collegati a qualità essenziali della precedente prestazione lavorativa, a specifiche abilità o a particolari conoscenze tecniche o capacità professionali del dipendente, come avviene nel caso in cui siano riconosciute allo stesso determinate indennità professionali.
Pertanto, si deve ritenere che l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. c) e d) del C.C.N.L. del 6.7.1995, debba essere conservata in capo ai dipendenti in questione, tenuto conto che detta indennità è legata alla specifica professionalità posseduta dai dipendenti medesimi, professionalità che persiste anche nel caso di mutamento di mansioni purchè riconducibili, come nella fattispecie rappresentata, nell'ambito della medesima categoria.