Possibilità o meno, accoglimento richiesta (ex dipendente) rimborso spese sostenute per difesa suddetto procedimento, atteso che la scelta del legale non è stata concordata preventivamente e non risulta chiaro se le medesime siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione di incarico.
Con una nota, un'Amministrazione ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero, al fine dell'acquisizione di un parere, la questione relativa alla possibilità di accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da un ex dipendente, geometra responsabile dell'Ufficio Tecnico, sostenute per la difesa in un procedimento penale instaurato a suo carico per il delitto ex art. 416 bis del c.p.p., conclusosi in sede di appello con l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
Data la consistenza dell'importo richiesto, pari a € 277.389,00, l'Ente ha precisato che la scelta del legale non è stata concordata preventivamente e che non risulta chiaro se dette spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico.
Al riguardo, si rammenta preliminarmente che per il personale dipendente di qualifica non dirigenziale, la materia è attualmente disciplinata dall'art. 28 del CCNL 14.5.2000, che, peraltro, riproduce l'art. 67 del D.P.R. 267/1987. Detto articolo testualmente dispone che: ' l'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.'
L'assunzione, quindi, dell'onere relativo all'assistenza legale dei dipendenti non è automatica ma presuppone alcune valutazioni che si ricavano dalla formulazione dell'articolo medesimo, valutazioni che debbono accertare la sussistenza dell'interesse del comune di assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e di tutelare il proprio decoro e la propria immagine.
L'esatto adempimento delle statuizioni del predetto art. 28 obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni: necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi; insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente come in tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi; illeciti commessi dal dipendente durante l'espletamento del servizio e per l'adempimento dei compiti d'ufficio.
Quindi, l'Ente deve rigorosamente esaminare se sussista piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'amministrazione, ovvero se l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini del comune e sia imputabile all'ente stesso.
Condizione determinante è dunque la verifica dell'inesistenza di un conflitto di interesse, il quale deve essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.
La numerosa giurisprudenza in materia è concorde, infatti, nel sostenere la necessità che l'ente, al fine di stabilire se il dipendente abbia agito nell'interesse del comune e non in conflitto di interessi, compia delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie.
Pertanto, ferma restando la competenza dell'Amministrazione a valutare tali profili nella fattispecie in esame, si è dell'avviso che, tenuto conto anche del capo di accusa contestato all'ex dipendente, possa ritenersi sussistente un conflitto di interessi tale da escludere la refusione delle spese legali.