ARTT. 82/84 TUOEL

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

MANTENIMENTO DEGLI INCREMENTI DEGLI EMOLUMENTI DELIBERATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2008 - NON CUMULABILITA' INDENNITA' CON GETTONI DI PRESENZA ANCHE PER MANDATI C/O ENTI DIVERSI - SOLO RIMBORSO SPESE VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E RIMBORSO FORFETARIO PER AMM.RI CHE SI RECHINO FUORI DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL PROPRIO ENTE.

Testo 

Prot.n.15900/TU/00/82- 84 Roma, 30 aprile 2008

OGGETTO: Art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo.
E' stato chiesto il parere a questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha apportato sostanziali innovazioni all'art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di status degli amministratori degli enti locali.
Per quanto attiene al mantenimento in essere degli incrementi degli emolumenti deliberati antecedentemente al 1° gennaio 2008, si rappresenta che la norma del nuovo comma 11 dell'art. 82 del TUOEL, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, non ha effetto retroattivo e, quindi, fa venir meno la facoltà di incrementare i gettoni di presenza soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Pertanto, sono fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali incrementi, l'importo massimo percepito, nel caso in esame, dai consiglieri,in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Relativamente, poi, agli effetti derivanti dall'abrogazione del comma 6 dell'art. 82 TUOEL, ad opera del comma 25 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, va rilevato che il TUOEL, già prima delle suddette novelle, accoglieva il principio dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione stabilendo in via generale, all'art 82, c. 5, che 'le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili'. Tale principio generale, dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l'incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l'indennità di funzione (cfr. art.82, c.7).
L'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava invece, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82, qualora l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.
Tale citata disposizione derogatoria è stata, com'è noto, abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
La ratio legis che ha ispirato l'intervento del legislatore sulla parte del TUOEL dedicata allo status degli amministratori non sembra poter far propendere, quindi, per una interpretazione che, partendo dell'abrogazione espressa della possibilità di cumulo de qua, giunga ad ammetterla in vita indiretta sulla base di una diversa lettura del combinato disposto degli artt. 82 e 83, che per effetto del recente intervento normativo sicuramente appare meno armonico sul versante testuale.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.
Per quanto attiene alla novella apportata dall'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000 dalla legge Finanziaria 2008, il nuovo regime normativo prevede che agli amministratori che si recano, in ragione del loro mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sempre previa autorizzazione, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso 'forfetario,' la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze. In attesa del decreto di cui sopra, in fase di prossima adozione, si ritiene che l'ente possa, nell'ambito della disponibilità di bilancio, continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti, disciplinanti il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori che si rechino in missione istituzionale fuori del territorio del comune ove ha sede l'ente.