Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo; rimborso spese viaggio

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non sia più cumulabile l’indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l’interessato optare per uno dei due emolumenti.
............ con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, non essendo più possibile sostituire all’indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che comprendeva anche le spese relative al vitto, agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta solamente il rimborso delle spese di viaggio

Testo 

Prot.n.15900/TU/00/82-84 Roma, 28 aprile 2008

OGGETTO: Artt. 82 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo; rimborso spese viaggio.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati trasmessi due quesiti formulati dall'amministrazione provinciale di ..circa la corretta applicazione dell'art. 2, commi 25 e 27, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che hanno modificato gli articoli 82 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000, materia di status degli amministratori degli enti locali.
In primo luogo, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla cumulabilità dell'indennità di funzione con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi e sulla possibilità di rimborso delle spese di vitto agli amministratori.
Sul punto, va rilevato che il TUOEL, già prima delle novelle apportate dal comma 25 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, accoglieva il principio dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione stabilendo in via generale, all'art 82, c. 5, che 'le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili'. Tale principio generale, dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l'incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l'indennità di funzione (cfr. art.82, c.7).
L'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava invece, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82, qualora l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.
Tale citata disposizione derogatoria è stata, com'è noto, abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
La ratio legis che ha ispirato l'intervento del legislatore sulla parte del TUOEL dedicata allo status degli amministratori non sembra poter far propendere, quindi, per una interpretazione che, partendo dell'abrogazione espressa della possibilità di cumulo de qua, giunga ad ammetterla in vita indiretta sulla base di una diversa lettura del combinato disposto degli artt. 82 e 83, che per effetto del recente intervento normativo sicuramente appare meno armonico sul versante testuale.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non sia più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.
Per quanto concerne il secondo quesito, si osserva che, con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, non essendo più possibile sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che comprendeva anche le spese relative al vitto, agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta solamente il rimborso delle spese di viaggio.