Scioglimento Unione dei Comuni – procedura - in mancanza di apposita disciplina statutaria si applicano, per quanto non previsto, le norme di cui al D.L. vo 267/2000
Codesta Prefettura ha fatto pervenire una nota dell'Unione dei Comuni XXXXXXX con la quale viene formulata una richiesta di parere in merito alle modalità corrette da adottare per procedere allo scioglimento dell'Unione stessa. In particolare si chiede di conoscere: quale sia la procedura corretta di scioglimento, in virtù della delibera della Giunta dell'Unione del 14.5.2007; il quorum richiesto per approvare lo scioglimento, la data di operatività dello scioglimento medesimo, l'organo competente a nominare il liquidatore nonché le modalità delle relative attività di liquidazione ed infine l'organo competente ad approvare le modifiche statutarie. L'Unione in questione rende noto che i comuni aderenti hanno provveduto a modificare, per integrazione, l'art. 6 dello statuto, disciplinante lo scioglimento dell'Unione medesima, introducendo – tra l'altro – delle disposizioni più puntuali circa la nomina, i compensi e la procedura per la liquidazione dell'ente. Peraltro, da quanto si rileva dagli atti, non tutti i comuni hanno deliberato la modifica, e alcuni non hanno adottato il provvedimento con la maggioranza necessaria. Tanto meno è dato rilevare se l'Unione abbia disciplinato le procedure necessarie per le modifiche statutarie, per cui deve ritenersi che per lo scioglimento, in assenza di tale previsione dovranno applicarsi, per quanto non previsto, le norme di cui al D.L.vo 267/2000.