Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l’indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l’interessato optare per uno dei due emolumenti.
............possono essere fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali incrementi, l’importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l’importo pari ad un quarto dell’indennità del presidente della provincia, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.

Testo 

Prot.n.15900/TU/00/82 Roma, 9 aprile 2008

OGGETTO: Art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto il parere a questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha apportato sostanziali innovazioni all'art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di status degli amministratori degli enti locali.
Per quanto riguarda il primo quesito, si rappresenta che il parametro di riferimento cui va commisurato l'importo massimo percepito da un consigliere in un mese si riferisce all'importo dell'indennità di funzione del sindaco determinato ai sensi del D.M. n. 119/2000, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.
Relativamente agli effetti derivanti dall'abrogazione del comma 6 dell'art. 82 TUOEL, ad opera del comma 25 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, va rilevato che il TUOEL, già prima delle suddette novelle, accoglieva il principio dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione stabilendo in via generale, all'art 82, c. 5, che 'le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili'. Tale principio generale, dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l'incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l'indennità di funzione (cfr. art.82, c.7).
L'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava invece, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82, qualora l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.
Tale citata disposizione derogatoria è stata, com'è noto, abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
La ratio legis che ha ispirato l'intervento del legislatore sulla parte del TUOEL dedicata allo status degli amministratori non sembra poter far propendere, quindi, per una interpretazione che, partendo dell'abrogazione espressa della possibilità di cumulo de qua, giunga ad ammetterla in vita indiretta sulla base di una diversa lettura del combinato disposto degli artt. 82 e 83, che per effetto del recente intervento normativo sicuramente appare meno armonico sul versante testuale.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.
Riguardo all'ultimo punto del quesito, si rappresenta che ad avviso di questo Ufficio possono essere fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali incrementi, l'importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità del presidente della provincia, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.