Facoltà assunzionali - per Unione comuni (ente non sottoposto patto stabilità interno) - in assenza cessazioni 2007, per copertura posti resisi vacanti febbraio e giugno 2008 (per dimissioni volontarie e collocamento a riposo) - Finanziaria 2008.

Territorio e autonomie locali
8 Aprile 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, copertura suddetti posti mediante assunzione assistenti sociali (part-time con contratto di somministrazione) e continuazione utilizzazione medesime, luce disposizioni contenute L. n. 244 del 24.12.2007 - Applicabilità o meno, a Unioni di comuni, deroghe cui al comma 121, lett. B), art. 3, legge n. 244/2007 (con riferimento rapporto dipendenti popolazione).

Testo 

Con una nota, una Unione dei Comuni ha fatto presente di utilizzare due assistenti sociali part-time con contratto di somministrazione con scadenza il 31.3.2008 e di aver avuto, a febbraio 2008, una cessazione dal servizio per dimissioni volontarie. Poiché a giugno 2008 si verificherà un'altra cessazione per collocamento a riposo di un dipendente è stato chiesto di conoscere se alla luce delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 l'Ente possa procedere alla copertura dei posti resisi vacanti senza attendere il 2009 e se possa continuare ad utilizzare le due assistenti sociali, tenuto conto che la spesa del personale del 2008 risulterà presumibilmente superiore a quella del 2004 e che nel 2007 non ci sono state cessazioni.
E' stato inoltre chiesto come possano essere applicate alle Unioni di comuni le deroghe di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 244/2007 con riferimento al rapporto dipendenti popolazione.
Al riguardo per quanto attiene la problematica concernente la possibilità di continuare ad utilizzare le assistenti sociali con contratto di somministrazione si ritiene opportuno richiamare quanto indicato nella circolare n. 3 del 19 marzo 2008 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito utili linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. In particolare il predetto Dipartimento, intervenendo in merito alla corretta applicazione dell'art. 36 del Dlgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 79 della legge 244/2007 ha evidenziato che per quanto attiene alla possibilità di applicare le limitazioni temporali previste dall'art. 36 ai contratti di somministrazione è intervenuto l'ordine del giorno del Senato del 27.2.2008, in sede di esame del decreto–legge 248/2007.
In tale ordine del giorno, accolto dal Governo, è stato espresso l'orientamento che la disciplina dettata dal novellato art. 36 debba riguardare, in ossequio alla 'ratio' sottesa alla norma medesima, solamente i contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Tale norma, quindi, non risulta applicabile ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione a tempo determinato.
Relativamente alla problematica assunzionale si fa presente che com'è noto la disciplina contenuta nell'art. 3 comma 121, applicabile agli enti non sottoposti al patto di stabilità quale quello di specie, opera un' aggiunta al comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006. Invero, il legislatore, nel confermare la precedente disciplina vincolistica delle spese di personale per i predetti enti, ha previsto una possibile deroga per poter procedere a nuove assunzioni in presenza di specifiche condizioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo comma 121, costituite dal volume della spesa per il personale che non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15% nonchè dal rapporto dipendenti /popolazione che non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20%.
Appare, pertanto, evidente, come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 37569 del 25.3.2008, che il parametro di cui alla richiamata lett. b) assume un rilievo significativo solo se riferito ad un ente singolo, ma non ove si abbia riguardo ad una associazione di enti.
Tuttavia poiché la disposizione in commento si rivolge a tutti gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità il predetto Ministero ha ritenuto in via interpretativa che, ai fini dell'applicazione del predetto parametro, debba farsi riferimento al comune con la minore popolazione tra tutti quelli facenti parte della struttura associativa.
Inoltre, il medesimo Ministero ha sostenuto che una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti nella surrichiamata normativa, il cui possesso costituisce 'condicio sine qua non ' per l'attivazione della deroga normativamente prevista, gli enti potranno operare anche oltre il limite delle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente, fermo restando che la programmazione in aumento delle spese di personale dovrà essere analiticamente motivata e dovrà essere correlata ad oggettive ed incontrovertibili esigenze di natura organizzativa.