Possibilità o meno, accoglimento richiesta rimborso spese legali (responsabile ufficio tecnico) atteso il non coinvolgimento dell’amministrazione in scelta del legale, come espressamente previsto (art. 67, D.P.R. n. 268/1987).
Con una nota, una Comunità Montana ha chiesto di conoscere se possa trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da un dipendente, responsabile dell'Ufficio tecnico, che, risultando implicato in un procedimento penale per tre (3) reati, è stato poi prosciolto perché il fatto non costituisce reato, con sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.
Viene rilevato in proposito che l'Amministrazione non è stata coinvolta nella scelta del legale, come invece espressamente prevede l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, ed inoltre, che la sentenza in questione, nel disporre il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, ha tuttavia rinvenuto nel comportamento del dipendente rilievi di negligenza e superficialità per non avere vigilato e controllato così come avrebbe dovuto.
Al riguardo, così come già più volte espresso da questa Direzione Centrale, l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente non è automatica, ma presuppone alcune valutazioni, che si ricavano dalla formulazione dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987, ora contenuta nell'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000, disciplinante la materia, valutazioni che debbono accertare la sussistenza dell'interesse dell'Ente di assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e di tutelare il proprio decoro e la propria immagine.
Quindi, l'amministrazione deve rigorosamente esaminare se sussista la piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'ente, ovvero un diretto interesse da riconoscersi in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini del comune e sia dunque imputabile all'ente stesso.
Condizione determinante, quindi, è la verifica dell'insussistenza di un conflitto di interessi, il quale dovrà essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio. Valutazioni che, secondo numerosa giurisprudenza, vanno effettuate in relazione alle singole fattispecie concrete.
Orbene, nel caso specifico occorre rilevare che, sebbene il GIP abbia emesso sentenza di 'non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato' ed abbia altresì accertato l'inesistenza del dolo necessario per la configurazione dei reati contestati, ha tuttavia osservato che il comportamento in discussione non possa ritenersi esente da censure sotto il profilo deontologico.
Tale ultimo aspetto, induce a ritenere sussistente la condizione conflittuale richiamata dal contratto in parola. D'altra parte la diversità, come detto, di interessi tra l'Amministrazione ed il dipendente, rende indubbiamente inconcepibile la tutelabilità di entrambi da parte di un legale di comune gradimento.
Su quest'ultimo punto, peraltro, la recente giurisprudenza ha espresso i seguenti orientamenti: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 552 del 12.2.2007, Sez. V, ha affermato che 'ai fini del rimborso, è necessario che l'Ente sia, sin dall'inizio, partecipe delle decisioni inerenti al patrocinio atteso che, in caso diverso, si priverebbe di significato la previsione normativa volta a tutelare diritti ed interessi che sono comuni ad entrambe le parti'; mentre la Corte dei conti, sez. reg. Controllo della Sardegna con parere n. 2/2006, non ha ritenuto ostativa alla concessione del rimborso la mancata preventiva concertazione della suddetta scelta, in presenza di valutazione di un potenziale conflitto di interessi.
In conclusione, alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine del rimborso delle spese legali, appare risolutiva la valutazione da parte dell'Ente (anche a seguito di sentenza come nella presente ipotesi) dell'esistenza del conflitto di interessi, che può sussistere non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma pure sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio (cfr. TAR Valle d'Aosta, 16.9.1999, n. 128 e TAR Emilia Romagna, Parma, 29.7.1998, n. 423).