Decorrenza (seguito pronuncia cautelare sospensione efficacia provvedimento, emessa giudice civile, accoglimento gravame su provvedimento d’urgenza) trattamento economico qualifica dirigenziale (decorrenza da data provvedimento giurisdizionale di provvisoria reintegrazione funzioni dirigenziali), differenza stipendiale, periodo intercorrente da reinquadramento (cat. D) a emanazione provvedimento cautelare (alcun obbligo pagamento retribuzione maturata periodo intermedio).
Con una nota, il Segretario generale di una Comunità Montana, nel far presente che a seguito della determinazione n. 323 del 11.9.2006 un dipendente comunale con qualifica di dirigente è stato reinquadrato nella categoria D, posizione economica D3, ha chiesto di conoscere se debba essere corrisposta la differenza retributiva tra le due qualifiche, tenuto conto che il Tribunale ordinario di Foggia, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal dipendente avverso la predetta determinazione e che contro tale rigetto è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. conclusosi, in accoglimento del gravame, con 'la provvisoria reintegrazione nelle funzioni dirigenziali, con la corresponsione della relativa retribuzione e con diritto all'anzianità giuridica ed economica'.
Al riguardo, giova rammentare preliminarmente che il provvedimento d'urgenza, adottato secondo il rito cautelare uniforme previsto dagli artt. 669 e seguenti risulta caratterizzato, oltre che dalla sua strumentalità, dalla provvisorietà e dal difetto di decisorietà. Ciò in quanto lo stesso è destinato, data la sua natura interinale, ad essere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso del giudizio, essendo inidoneo a produrre effetti sostanziali o processuali sulla vicenda sottoposta all'esame del giudice (Cass. 17.3.2003, n. 3898). Inoltre, i predetti provvedimenti hanno lo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima (Cass. civ, Sez. Lavoro 12767/2004).
Da ciò discende che analogamente alle ordinanze di sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo emesse dal giudice amministrativo, anche per l'emanazione delle ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia del provvedimento emesse dal giudice civile è necessaria la contestuale esistenza del 'periculum in mora', che non può ridursi ad un pregiudizio ipotetico e personalizzato ma deve avere i requisiti della irreparabilità, e del 'fumus boni iuris', cioè della 'minima attendibilità' e ammissibilità del ricorso.
Occorre evidenziare, poi, che l'operatività delle pronunce cautelari è limitata al solo effetto di paralizzare, allo 'stato' e fino alla definitiva pronuncia di merito, gli effetti nei confronti del ricorrente, senza peraltro reintegrarlo nella posizione giuridica preesistente, dal momento che l'ordinanza non annulla gli effetti già prodotti.
Stante le suesposte considerazioni, per quanto attiene alla fattispecie in esame si ritiene che al dipendente in questione spetti il trattamento economico della qualifica dirigenziale a decorrere dalla data 12.11.2007, data del provvedimento giurisdizionale che ha disposto la provvisoria reintegrazione delle funzioni dirigenziali. Nessuna differenza stipendiale, a parere della scrivente, deve, invece, essere corrisposta per il periodo intercorrente dalla data della succitata determinazione di reinquadramento nella categoria D (11.9.2006) a quella di emanazione del provvedimento cautelare (12.11.2007); ciò anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in una fattispecie analoga secondo cui nel caso di provvedimenti d'urgenza ' il provvedimento che assicura in via provvisoria la ripresa del lavoro e della relativa retribuzione . non vale ad accertare l'obbligo datoriale del pagamento della retribuzione maturata nel periodo intermedio, onde deve ritenersi che il suddetto provvedimento cautelare sia inidoneo a fondare la domanda di tali retribuzioni azionate dal lavoratore in sede monitoria' (Cass. civ. Sez. lavoro 12767/2004).