Riduzione o meno (10% previsto art. 1, comma 58, L. n. 266/2005) compensi corrispondere componenti sottocommissione elettorale - Applicazione art. 2, comma 30, L. n. 244 del 24.12. 2007 (finanziaria 2008).
Con una nota, un comune nel far presente che presso lo stesso risulta istituita la sottocommissione elettorale circondariale ha chiesto di conoscere se i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni elettorali circondariali debbano essere ridotte nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.9.2005, come previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006).
Al riguardo, si fa presente che la materia risulta attualmente regolata dalla legge 24.12. 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 30, ha espressamente previsto che le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al DPR 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli art. 12,13 e 14 del medesimo T.U.
L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Dalla suesposta disposizione discende che non risulta più possibile attribuire ai componenti delle predette commissioni o sottocommissioni compensi al di fuori delle spese di viaggio, essendo stato introdotto il principio della gratuità del predetto incarico.