Attribuzione funzioni ausiliari traffico a lavoratori socialmente utili - Esposto consigliere minoranza.

Territorio e autonomie locali
22 Gennaio 2008
Categoria 
15.08 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Possibilità utilizzazione lavoratori socialmente utili per lo svolgimento funzioni ausiliari del traffico.

Testo 

Con una nota, un consigliere di minoranza di un comune, nel rappresentare di aver proposto una interrogazione consiliare al Sindaco in merito alla utilizzazione dei lavoratori socialmente utili per lo svolgimento delle funzioni di ausiliari del traffico, che sarebbe rimasta senza esito, ha chiesto di conoscere se sia legittima tale utilizzazione.
Al riguardo, si fa presente che sulla problematica relativa alla possibilità di attribuire la qualifica di ausiliario del traffico agli LSU questo Ufficio su conforme parere espresso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, da ultimo, con note nn. 557/PAS. 7762. 12982 (10) 1 e 330 A/1/25453/110/26, ha sempre sostenuto l'impossibilità di procedere a tale attribuzione.
Infatti, occorre rilevare che dal combinato disposto degli artt. 1, 3, 5, 7 della legge 65/1986 si evince che le funzioni di polizia locale sono svolte, nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi o Corpi di P.M. dal personale dipendente, gli addetti al servizio di polizia municipale, in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
L'art. 12, comma 1 lett.e) del Codice della Strada ex D.Lgs 285/1992 attribuisce al medesimo personale dei Servizi e dei Corpi di polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti relativi ai servizi di polizia stradale.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati, previo un esame di qualificazione del personale degli uffici competenti in materia di viabilità dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono.
Per quel che concerne in particolare le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta l'art. 68 della legge 23.12.1999, n. 488, che ha interpretato l'art. 17, commi 132 e 133 della legge 127/97 nel senso che il conferimento delle predette funzioni deve considerarsi comprensivo dei poteri di contestazione immediata e di sottoscrizione del relativo verbale, prevede che le stesse, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile, siano svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai predetti commi 132 e 133.
Alla luce di tale normativa speciale, non soggetta peraltro ad estensione analogica, i Comuni possono, secondo quanto evidenziato dal predetto Dipartimento, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, e al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Tali soggetti sono in ogni caso legati alla Pubblica Amministrazione con un sottostante rapporto giuridico con il Comune o con la società che, sulla base della concessione rilasciata dallo stesso ente, gestisce il servizio pubblico.
Al fine di inquadrare la natura giuridica dell'attività esercitata dagli ausiliari del traffico, la Corte Costituzionale ( ordinanza del 21.5.2001, n. 157) si è servita dell'istituto dell'esercizio privato di pubbliche funzioni.
Tale espressione è utilizzata, di solito, per definire il fenomeno giuridico in virtù del quale lo svolgimento di funzioni pubbliche può essere conferito a soggetti privati, i quali, tuttavia, agiscono 'nomine proprio' .
Il fenomeno trae origine dal postulato, evidenziato dalla stessa Corte, secondo cui la Pubblica Amministrazione non deve necessariamente svolgere le proprie funzioni mediante l'utilizzo del modulo tradizionale del rapporto stabile di servizio ma anche attraverso l'instaurazione di un rapporto diverso, 'anche meramente onorario o volontaristico o di mero di servizio o di obbligo ovvero di utilizzazione, anche non esclusiva, sulla base di previsione e di requisiti fissati dalla legge'.
Di converso, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che il profilo del 'lavoro socialmente utile' è disciplinato dal D.lgs. 468/199, che all'art. 1 reca la definizione giuridica ed al successivo art. 2 individua i settori entro i quali tale tipologia di personale può essere utilizzato.
Infatti, com'è noto, i progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;
c) miglioramento della rete idrica,tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche nelle zone di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
Tutti i predetti ambiti risultano estranei alla viabilità ed alla gestione dei parcheggi stradali.
A sostegno di tale orientamento, il più volte citato Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel rinviare al disposto di cui all'art. 8 del suddetto decreto legislativo 468/97 il quale stabilisce che 'l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'art.1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità', ha ritenuto che i lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità non possano transitare 'sic et simpliciter' nella qualifica di ausiliari del traffico e che, pertanto, qualsiasi provvedimento attributivo della medesima non sia legittimo.