Riconversione (Comunità Montana) rapporto lavoro da part-time a tempo pieno (luce art. 1, comma 562, L. n. 296/2006).

Territorio e autonomie locali
21 Gennaio 2008
Categoria 
17.01 Applicazione C.C.N.L.
Sintesi/Massima 

Possibilità accoglimento richiesta dipendenti (già usufruenti trasformazione proprio rapporto lavoro da tempo pieno a parziale) riconversione detto rapporto da part-time a tempo pieno - Applicabilità art. 4, commi 14 e 15, CCNL del 14.9.2000. In

Testo 

Con una prefettizia, è stato trasmesso un quesito formulato da una Comunità montana inteso a conoscere se sia possibile accogliere la richiesta di due dipendenti che ottennero la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e che ora hanno chiesto di ritornare a tempo pieno, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 che prevede per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno che le spese di personale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
Al riguardo, si ritiene utile rammentare che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nell'art. 4 del CCNL del 14.9.2000.
In particolare, i commi 14 e 15, regolano rispettivamente il caso del dipendente già assunto a tempo pieno e che successivamente abbia chiesto la trasformazione del rapporto a tempo parziale e il caso del dipendente assunto direttamente a tempo parziale.
Nel primo caso il dipendente ha diritto di ritornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Nel secondo caso il dipendente può chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dall'assunzione, sempre a condizione che vi sia la disponibilità del posto.
Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame poiché dal tenore del quesito risulta che le dipendenti sono state assunte a tempo pieno, chiedendo successivamente la trasformazione a tempo parziale ed attualmente hanno avanzato domanda per la riconversione del proprio rapporto a tempo pieno si ritiene che alla luce della richiamata normativa le stesse abbiano diritto ad ottenere la suddetta riconversione del rapporto lavorativo, tenuto conto che in pianta organica i relativi posti risultano ancora a tempo pieno.
Per quanto attiene la problematica del rispetto del limite di spesa del 2004 previsto dal comma 562 giova rappresentare che la legge 244/2007 (finanziaria 2008), nel confermare il disposto del citato art. 562, ha previsto all'art. 3 comma 121 una integrazione del predetto comma 562 disponendo che la disposizione è derogabile, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, dagli enti in presenza delle seguenti condizioni:
- che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%;
- che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizione di dissesto, ridotto del 20%.