Procedure per attribuzione incarichi (funzionari cat. D3) tempo determinato, fuori dotazione organica – Applicabilità art.110, comma 2, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Una Commissione Straordinaria, nominata per la gestione del comune di Casoria, ai sensi dell'art.144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha chiesto il parere di questo Ministero sulle procedure da seguire per attribuire incarichi a tempo determinato ed extra organico, a norma dell'art.110, comma 2 del citato d.lgs 267/2000, per n.2 funzionari tecnici, categoria D3, n.1 funzionario amministrativo- sociologo, categoria D3 e n.1 funzionario amministrativo, categoria D3.
Ciò in quanto alcuni funzionari sovraordinati ed il Segretario Generale dell'ente - rilevato che codesta Amministrazione, per esigenze di trasparenza e per poter scegliere tra più candidati, ha pubblicato un 'Avviso pubblico', con il quale indiceva una procedura selettiva per individuare i soggetti con cui stipulare i contratti a tempo determinato - hanno eccepito che la scelta non può avvenire intuitu personae come ritenuto da codesta Commissione bensì debba realizzarsi seguendo un vero e proprio iter di tipo concorsuale , con la fissazione preventiva di criteri per la valutazione dei curricula ed attribuzione del relativo punteggio e, quindi, con la formazione di una vera e propria graduatoria di merito.
Al riguardo, si rileva che, a norma del comma 2 dell'art.110 del d.lgs 267/2000, è il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di ogni singolo ente nel quale è prevista la dirigenza, a stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati , al di fuori della dotazione organica , contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.
Pertanto, le procedure a cui riferirsi, per la stipula dei predetti contratti a tempo determinato, sono quelle fissate dal citato art.110 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
Nel caso in specie, si rileva che la predetta selezione 'è volta a fini conoscitivi preliminari, non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto da ricoprire , non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria , può concludersi anche senza l'assunzione di alcuno dei soggetti partecipanti, rientrando tale atto nella discrezionalità dell'amministrazione che valuta il curriculum presentato da ciascun candidato' (pag.2 dell'Avviso pubblico).
Dalla giurisprudenza della Cassazione Civile in materia di incarichi fiduciari nell'impiego pubblico privatizzato si rileva che 'nella disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente medico di secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa a una procedura concorsuale, ancorché atipica atteso che la commissione si limita.alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei 'curricula', senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei purchè in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste alla natura dell'incarico, elenco che viene sottoposto al Direttore Generale dell'Azienda Unità sanitaria locale, il quale nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione conferisce l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario.Né può attribuirsi rilievo , ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura di cui si tratta, la circostanza che nel conferimento dell'incarico debba essere dato preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra i quali il Direttore Sanitario deve operare la scelta (Cass. Civ.Sez. Unite, 27.1.2004, n.1478).
Si ritiene pertanto che, analogicamente, la pubblicazione di Avviso pubblico di selezione per individuare soggetti con cui stipulare contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 del dlgs 265/2000, non comporti necessariamente l'adozione di una procedura di tipo concorsuale.
La scelta del soggetto a cui attribuire l'incarico dovrà, comunque, essere corredata di adeguata motivazione.