Possibilità o meno, concessione diritto assemblea qualora richiesta avvenga (non da suddetta Organizzazione) ma da componenti RSU - Applicabilità art.2, CCNQ del 7.8.1998.
Una Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso a questo Ministero un quesito concernente la richiesta di parere in riferimento all'applicazione dell'art.2 del CCNQ del 7.8.1998, in materia di diritto di assemblea.
Ciò in quanto il predetto ente ritiene che i dirigenti sindacali della Confederazione RDB non possano indire assemblee nei luoghi di lavoro in quanto tale Sindacato non risulta rappresentativo per il comparto Regioni e Autonomie locali 'a nulla rilevando la presenza di iscritti, tra i dipendenti dell'Ente, alla organizzazione di cui in discorso'.
Il comune interessato, inoltre, chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero in ordine alla possibilità di concedere il diritto di assemblea qualora la richiesta avvenga non dalla suddetta Organizzazione Sindacale bensì da componenti della RSU, appartenenti alla citata sigla.
Al riguardo, si rileva che ai sensi del comma 2 dell'art.56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 14.9.2000, le modalità di esercizio del diritto di assemblea sono disciplinate dall'art.2 dell'Accordo collettivo quadro del 7.8.1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Il predetto articolo 2 prevede che i soggetti indicati nell'art.10 del medesimo accordo quadro possano indire assemblee con specifico ordine del giorno di interesse sindacale e del lavoro.
Tra i soggetti elencati al comma 1 del citato art.10 vi sono i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa nonché i componenti delle RSU .
Ai sensi dell'art. 43 del Dlgs 165/2001, le organizzazioni sindacali rappresentative, ammesse dall'ARAN alla contrattazione collettiva nazionale, sono quelle che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando, a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale.
Le assemblee nei luoghi di lavoro, con ordine del giorno di interesse sindacale e del lavoro possono, pertanto, essere indette da dirigenti di organizzazioni sindacali che, nel comparto, siano ricomprese tra quelle rappresentative, ai sensi del predetto art.43 del D.lgs 165/2001.
Per quanto riguarda la possibilità di concedere il diritto di assemblea, a seguito di richiesta da parte di componenti della RSU, appartenenti ad una sigla sindacale non rappresentativa nel comparto, si ritiene che tale richiesta possa essere accolta soltanto quando provenga dalla RSU, unitariamente intesa.
Infatti, ai sensi dell'art.8 dell'Accordo collettivo quadro del 7.8.1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Parte prima, le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti e, tra le attività, ai sensi dell'art.5 del medesimo accordo quadro, vi è quella di indire l'assemblea dei lavoratori.
Peraltro, anche la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 2 aprile 2004, (Sindacato Cobas c/ Ministero dell'Istruzione) ha affermato che 'non è senza significato dare atto come l'ARAN abbia escluso che il singolo componente della RSU possa indire l'assemblea (parere del 22.10.2003)'.
Con tale parere, in risposta ad un quesito del Ministero dell'Istruzione, l'ARAN ha sostenuto, tra l'altro, che 'il diritto di indire l'assemblea in orario di lavoro è in capo esclusivamente alle organizzazioni rappresentative del comparto .e alla RSU unitariamente intesa, nel rispetto delle procedure previste.'