Possibilità, per Segretario generale (nominato responsabile alcuni servizi) delegare parte propri compiti a personale cat. D1 (istruttore direttivo) in presenza responsabili servizi (cat. D3), con riconoscimento indennità posizione nella misura minima prevista normativa.
Un'Amministrazione, priva di personale di qualifica dirigenziale, ha rappresentato di avere attribuito la responsabilità dei servizi al personale di cat. D3, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Poiché il Segretario Generale è stato nominato responsabile di alcuni servizi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato chiesto se lo stesso possa delegare parte dei propri compiti a personale inquadrato nella cat. D1 – Istruttore direttivo, adeguando il regolamento stesso e riconoscendo, in tal caso, una indennità di posizione nella misura minima prevista dal CCNL del personale degli enti locali.
Al riguardo, come noto la definizione della struttura organizzativa è tipica manifestazione dell'autonomia di cui gode ogni singolo ente che attraverso lo strumento del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e detta i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.
Provvede, altresì, all'individuazione delle posizione organizzative, e, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, a collocare nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, i vari procedimenti amministrativi.
Ciò premesso, si fa presente che l'art. 15 del CCNL del 22.1.2004, ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizione organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
Quindi, correttamente codesto Ente, in applicazione della succitata disposizione, ha provveduto ad attribuire la responsabilità dei servizi ai dipendenti apicali dell'area e ove non possibile, al segretario generale in conformità a quanto previsto dall'art. 97, c. 4 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000.
Si ritiene utile precisare, a tal proposito, che il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa ex art. 9 del CCNL 31.3.1999 compete al personale di qualifica dirigenziale, ove presente, in quanto preposto alle strutture di massima dimensione, mentre, negli enti che ne sono privi, detta competenza è dell'organo di direzione politica ex art. 109, c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
Sulla base delle considerazioni suesposte, per quanto attiene allo specifico quesito, appare evidente l'impraticabilità della ipotesi prospettata dal Segretario generale tenuto conto che le posizioni organizzative possono essere solo quelle da individuarsi secondo le disposizioni contrattuali e disciplinate dall'ente nel proprio regolamento; non risulta, pertanto, possibile procedere all'istituzione di ulteriori posizioni organizzative nell'ambito del medesimo servizio, né, conseguentemente, corrispondere la retribuzione di posizione organizzativa, seppure in misura minima.
Nel caso rappresentato, quindi, il Segretario generale che agisce in qualità di responsabile di un servizio, potrà solo procedere alla delega di alcuni compiti o procedimenti a dipendenti appartenenti al servizio medesimo.
Si rammenta, a tal fine, che l'art. 5 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, prevede espressamente che il dirigente di ciascuna unità organizzativa può assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché l'adozione del provvedimento finale, compatibilmente con le vigenti norme in materia di competenza nell'emanazione dei vari atti.
Nell'ambito di ciascun servizio, quindi, oltre al responsabile dell'unità organizzativa, potranno sussistere dipendenti nominati responsabili di uno o più procedimenti amministrativi, operando, attraverso il meccanismo della delega, una ripartizione delle competenze, laddove ciò sia funzionale ad uno snellimento dell'azione amministrativa.
A tal proposito, si rammenta che l'art. 17, comma 1bis del D.Lgs. n. 145/2002, che trova applicazione anche per gli enti locali, come chiarito dalla scrivente Direzione con circolare n. 3/2002, consente la delega di funzioni dirigenziale a personale in posizioni funzionali più elevate. Analoga possibilità è prevista a favore dei responsabili degli uffici e dei servizi, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale ex art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Resta salvo in ogni caso il mantenimento in capo al dirigente o al responsabile dell'area dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività.
In conclusione, è consentita la delega di alcuni compiti a dipendenti di cat. D da parte del Segretario generale, tuttavia, detti dipendenti non potranno essere incaricati di posizione organizzativa visto che la stessa, con regolamento dell'ente, è stata attribuita al segretario medesimo.
Si soggiunge, infine, che al dipendente interessato potrà essere corrisposta l'indennità ex art. 17, comma 2 lett. f), del CCNL dell'1/4/1999 volta a remunerare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.